Ultime notizie
Home / News tematiche / Lavoro, relazioni industriali e welfare / Ammortizzatori sociali COVID 19 anche ai lavoratori in forza al 4 gennaio 2021 – Le altre istruzioni in merito a CIGS ed altre casistiche e proroghe varie (compresi i call center)

Ammortizzatori sociali COVID 19 anche ai lavoratori in forza al 4 gennaio 2021 – Le altre istruzioni in merito a CIGS ed altre casistiche e proroghe varie (compresi i call center)

In merito alla vigente normativa in materia di ammortizzatori sociali COVID 19 (cig ordinaria, cig in deroga, assegno ordinario del fondo di integrazione salariale) connessi all’emergenza sanitaria da COVID 19 e previsti dalla legge di bilancio 2021 (nostra notizia dal titolo “Ammortizzatori sociali COVID 19: le istruzioni per chiedere le 12 settimane legge di bilancio 2021), l’INPS interviene con ulteriori istruzioni che riguardano quanto di seguito evidenziato.

1) Lavoratori cui si rivolgono le tutele di cui alla legge n. 178/2020

L’articolo 1, comma 305, della legge n. 178/2020 stabilisce che i trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga), assegno ordinario e CISOA , previsti dalla legge di bilancio 2021, trovino applicazione ai lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 1° gennaio 2021 (data di entrata in vigore della legge n. 178/2020).

Al riguardo, è stato considerato che, in taluni ambiti – e, in particolar modo, nel settore agricolo – le assunzioni a tempo determinato avvengono annualmente con una durata temporale dei rapporti di lavoro che, nella maggior parte dei casi, si articola da gennaio a dicembre; inoltre, è stato valutato che, in conseguenza della collocazione temporale del 1° gennaio 2021 (venerdì) e della successiva festività domenicale del 3 gennaio, il primo giorno lavorativo utile per l’instaurazione dei rapporti di lavoro è stato il 4 gennaio 2021.

Tanto premesso, al fine di rendere maggiormente fruibili le misure di sostegno per l’intero periodo della loro operatività, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si precisa che i citati trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga), assegno ordinario e CISOA, previsti dalla legge n. 178/2020, trovano applicazione – in tutti i settori di attività – ai lavoratori che risultano alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 4 gennaio 2021.

Riguardo al requisito soggettivo del lavoratore (data in cui essere alle dipendenze dell’azienda richiedente la prestazione), nelle ipotesi di trasferimento di azienda ai sensi dell’articolo 2112 c.c. e di assunzioni a seguito di cambio di appalto, resta valido quanto già precisato dall’Istituto in materia. Conseguentemente, nelle ipotesi di trasferimento d’azienda ai sensi dell’articolo 2112 c.c. e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.

Per i datori di lavoro tenuti al versamento al Fondo di Tesoreria  si ricorda, da ultimo, che l’obbligo contributivo permane, secondo le ordinarie scadenze, anche durante i periodi di integrazione salariale.

Gli altri approfondimenti dell’INPS riguardano:

2) Possibilità di richiedere la Cassa integrazione ordinaria per le aziende che si trovano in cassa integrazione straordinaria ai sensi dell’articolo 20 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, e successive modificazioni.

3). Assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso

4) Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per cessazione di attività in favore delle imprese che cessano l’attività produttiva

L’articolo 1, comma 278, della legge n. 178/2020 proroga – per gli anni 2021 e 2022 ed entro determinati limiti di spesa – la possibilità, per le imprese che cessano l’attività produttiva, di accedere, in deroga ai limiti generali di durata vigenti e qualora ricorrano determinate condizioni, a un trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) per crisi aziendale finalizzato alla gestione degli esuberi di personale, per un periodo massimo di 12 mesi.

5) Proroga delle misure per il sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center

6) Proroga del trattamento di sostegno al reddito per i lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati ad orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate o confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria

7) Proroga dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria per le imprese con rilevanza economica strategica

8) Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale: prestazioni integrative della cassa integrazione in deroga (CIGD)

Gli uffici delle sedi delle sedi Territoriali di riferimento sono a disposizione per ogni necessità e supporto.

Print Friendly, PDF & Email

Check Also

Welfare aziendale – Fringe Benefit 2024 – Ampliamento delle casistiche di rimborsi che concorrono alla soglia di esenzione

Nel 2024 si è ampliata, come noto, la platea dei rimborsi che concorrono a formare …