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Operativa la decontribuzione sud per il 2021 – Le istruzioni INPS per i recuperi

Informiamo che l’INPS, con recentissima circolare, ha fornito, in seguito all’autorizzazione della Commissione Europea in tema di decontribuzione sud 2021, le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo limitatamente al periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021. L’INPS ritornerà sull’argomento per regolamentare lo sgravio per gli anni successivi (dopo che la Commissione Europea li autorizzerà) in quanto, come noto, lo sgravio (per come previsto dalla legge bilancio 2021) si potrà usufruire fino al 2029.

La misura c.d. Decontribuzione sud spetta in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi, purchè sia rispettato il requisito geografico della sede di lavoro. Sono ammessi, infatti, all’incentivo, tutti i datori di lavoro per i rapporti di lavoro in essere o instaurandi presso unità produttive ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Nel rapporto di lavoro in somministrazione il beneficio della decontribuzione è possibile solo se l’Agenzia di Somministrazione abbia sede legale ed operativa in una delle regioni svantaggiate a prescindere da dove effettivamente il lavoratore presti la propria attività lavorativa. Sono esclusi i datori di lavoro agricoli, domestici ed imprese operanti nel settore finanziario.

L’agevolazione non si applica, altresì:

  1. agli enti pubblici economici;
  2. agli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale;
  3. agli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione;
  4. alle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona (ASP), e iscritte nel registro delle persone giuridiche;
  5. alle aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli articoli 31 e 114 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,n. 267;
  6. ai consorzi di bonifica;
  7. ai consorzi industriali;
  8. agli enti morali;
  9. agli enti ecclesiastici.

Il beneficio consiste in una riduzione modulata dei contributi che dal 2021 fino alla fine del 2025 è pari al 30%; per il 2026 e per il 2027 scende al 20% e diminuisce ancora al 10% per gli anni 2028 e 2029.

In ragione dell’entità della misura di sgravio, lo stesso risulta cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, e sempre che non vi sia un espresso divieto di cumulo previsto da altra disposizione.

A decorrere dal prossimo mese di marzo 2021 sarà possibile recuperare lo sgravio compresi gli arretrati di gennaio e febbraio 2021 e visto che il diritto alla decontribuzione sorge con riferimento all’effettiva collocazione dei lavoratori nelle Aree sopra indicate, può accadere che imprese, ubicate in territori diversi, abbiano unità operative nelle aree avvantaggiate; in questo caso le aziende devono inoltrare un’apposita domanda all’INPS finalizzata a farsi attribuire l’apposto codice di autorizzazione.

Gli uffici delle sedi territoriali di Confindustria sono a disposizione per ogni necessità e supporto.

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