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Covid-19 ammortizzatori sociali – Differimento termini decadenziali (scaduti il 31 dicembre 2020) al 31 marzo 2021 – Istruzioni INPS

L’INPS ha provveduto ad illustrare le disposizioni introdotte dalla legge di conversione del Decreto Milleproroghe in materia di differimento al 31 marzo 2021, dei termini decadenziali relativi ai trattamenti di integrazione salariale connessi all’emergenza Covid-19, scaduti il 31 dicembre 2020.

L’Istituto chiarisce l’ambito di applicazione della norma e fornisce le relative indicazioni operative.

Domande oggetto del differimento

Rientrano nel differimento al 31 marzo 2021, per quanto di interesse, tutte le domande di cassa integrazione ordinaria (CIGO), di assegno ordinario (ASO) del FIS e di cassa integrazione in deroga (CIGD) con causale “Covid-19”, i cui termini di trasmissione siano scaduti entro il 31 dicembre 2020 e  ne consegue che possono beneficiare del differimento del predetto termine al 31 marzo 2021 le domande riferite a periodi del 2020 fino a novembre 2020 compreso.

Naturalmente possono beneficiare del suddetto differimento del termine le istanze che rispettino le condizioni di accesso ai trattamenti di volta in volta stabilite dal legislatore. L’Istituto richiama l’attenzione, in particolare, sul rispetto della durata massima dei trattamenti prevista dalle singole disposizioni con riguardo ai periodi oggetto delle domande, tenuto conto dei provvedimenti di autorizzazione eventualmente già adottati.

Modelli SR41 semplificati oggetto del differimento

Il differimento riguarda anche la trasmissione dei dati necessari per il pagamento diretto o per il saldo dei trattamenti di cui sopra, i cui termini di decadenza siano scaduti entro il 31 dicembre 2020.

In considerazione di quanto previsto dalla disciplina a regime, il differimento al 31 marzo 2021 riguarda la trasmissione dei dati relativa a eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa terminati a novembre 2020 ovvero a quelli la cui autorizzazione sia stata notificata al datore di lavoro entro il 1° dicembre 2020.

Modalità operative

Le indicazioni operative fornite dall’INPS differiscono in base alle seguenti fattispecie:

  • i datori di lavoro che, per i periodi oggetto del suddetto differimento, non abbiano inviato istanze di accesso ai trattamenti, possono inviare le domande entro e non oltre il termine del 31 marzo 2021. A tal fine, vanno utilizzate le causali relative all’emergenza Covid-19 già istituite con riferimento alle discipline tempo per tempo vigenti;
  • nel caso di domande di accesso ai trattamenti, ricadenti nei periodi per cui opera il differimento dei termini, già inviate e respinte con una motivazione riconducibile alla sola tardiva presentazione dell’istanza (respinte, quindi, per intervenuta decadenza dell’intero periodo richiesto): ai fini del riconoscimento dei periodi ricompresi nelle domande trasmesse, non è necessario riproporre nuove domande;
  • nel caso di domande di accesso ai trattamenti, già inviate e accolte parzialmente per i soli periodi per i quali non fosse intervenuta la decadenza: ai fini dell’accoglimento anche dei periodi decaduti, purché rientranti nel differimento dei termini, i datori di lavoro devono trasmettere entro e non oltre il 31 marzo 2021 una nuova istanza esclusivamente per tali periodi decaduti.

Anche con riferimento alla trasmissione dei dati di pagamento è prevista una distinzione:

  • i datori di lavoro che, per i periodi oggetto del differimento, non abbiano mai inviato i modelli SR41 semplificati, possono trasmetterli entro e non oltre il 31 marzo 2021;
  • nel caso di modelli SR41 semplificati, relativi a periodi interessati dal differimento, che siano stati già inviati e respinti per intervenuta decadenza, non è necessario riproporne l’invio.

Per ogni necessita di chiarimenti e supporti rivolgersi agli uffici delle sedi Territoriali di riferimento.

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