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Nuove imprese a tasso zero: dal 19 maggio possibile presentare domande per le agevolazioni Imprenditoria giovani e donne con fondo perduto e tasso zero

Con Circolare MISE n. 11851 dell’8 aprile 2021 vengono stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione volte a sostenere la nuova imprenditorialità, in tutto il territorio nazionale, attraverso la creazione di micro e piccole imprese competitive, a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile (ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 4 dicembre 2020 che ridefinisce la disciplina di attuazione della misura di cui al Titolo I, Capo 0I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 adottata con regolamento dell’8 luglio 2015, n. 140).

A partire dal 19 maggio 2021 sarà possibile presentare la domanda di agevolazione con i nuovi criteri introdotti dalla circolare di cui si tratta, in particolare è stata prevista la chiusura del vecchio sportello il 9 aprile 2021 e quindi le domande ancora in compilazione non potranno essere più inviate, ma dovranno essere ripresentate sul nuovo sportello.

Sul sito di Invitalia, sarà disponibile la documentazione necessaria per presentare le nuove richieste di finanziamento: facsimile di domanda, allegati richiesti, guide alla compilazione.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese:

  1. costituite da non più di 60 (sessanta) mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione;
  2. di micro e piccola dimensione, secondo la classificazione contenuta nell’Allegato I al Regolamento GBER;
  3. costituite in forma societaria;
  4. in cui la compagine societaria sia composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni ovvero da donne.

Per poter accedere alle agevolazioni, le imprese devono:

  1. essere regolarmente costituite ed essere iscritte nel Registro delle imprese. Le imprese che non dispongono di una sede legale e/o operativa nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo registro delle imprese; per i predetti soggetti la disponibilità di almeno una sede sul territorio italiano deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione dell’agevolazione, pena la decadenza dal beneficio, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti;
  2. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali e non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come individuata all’articolo 2, punto 18, del Regolamento GBER;
  3. non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
  4. aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
  5. non essere incorse nell’applicazione della sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;
  6. non avere i propri legali rappresentanti o amministratori condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

Possono richiedere le agevolazioni le persone fisiche che intendono costituire un’impresa purché esse, nella medesima configurazione approvata in fase di valutazione, facciano pervenire la documentazione necessaria a comprovare l’avvenuta costituzione dell’impresa e il possesso dei requisiti richiesti per l’accesso alle agevolazioni.

Nel caso in cui la nuova società non dimostri l’avvenuta costituzione nei termini sopra indicati, la domanda di agevolazione è considerata decaduta.

Presentazione della domanda

La domanda si presenta esclusivamente online, attraverso la piattaforma informatica di Invitalia.

Per richiedere le agevolazioni è necessario:

  1. registrarsi ai servizi online di Invitalia indicando un indirizzo di posta elettronica ordinario;
  2. accedere al sito riservato per compilare direttamente online la domanda, caricare il business plan e la documentazione da allegare;
  3. assicurarsi di disporre di una firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del legale rappresentante delle società già costituita al momento della presentazione, oppure della persona fisica in qualità di socio o soggetto referente della società costituenda.

Dopo l’invio telematico della domanda e degli allegati, viene assegnato un protocollo elettronico.

Le domande vengono esaminate in base all’ordine di presentazione senza graduatorie.

L’iter di valutazione prevede due colloqui con Invitalia per verificare le competenze tecniche, organizzative e gestionali del team e la coerenza del progetto da finanziare al suo interno e in riferimento alle potenzialità del mercato.

Sono ammissibili le iniziative, realizzabili su tutto il territorio nazionale, promosse nei settori: produzione di beni nei settori industria, artigianato e trasformazione dei prodotti agricoli; fornitura di servizi alle imprese e alle persone ivi compresi quelli afferenti all’innovazione sociale; commercio di beni e servizi; turismo ivi incluse le attività turistico-culturali finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonché’ le attività volte al miglioramento dei servizi per la ricettività e l’accoglienza.

Si specifica che: i programmi di investimento proposti dalle imprese costituite da non più di 36 mesi, possono prevedere spese ammissibili non superiori a euro 1.500.000; nell’ambito del predetto massimale può rientrare, altresì, un importo a copertura delle esigenze di capitale circolante (da giustificare nel piano di impresa e utilizzabile ai fini del pagamento di materie prime, servizi necessari allo svolgimento delle attività dell’impresa e godimento di beni di terzi), nel limite del 20% delle spese di investimento. per le imprese costituite da più di 36 mesi e da non più di 60 mesi, l’importo delle spese ammissibili non può essere superiore a euro 3.000.000.

I programmi dovranno essere realizzati entro ventiquattro mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento.

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