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Il Consiglio di Stato dichiara l’illegittimità degli oneri a carico del futuro aggiudicatario nelle gare ASMEL

E’ illegittima la clausola di un bando di gara secondo cui è posto l’obbligo, in capo al futuro aggiudicatario, di pagare alla Centrale di Committenza, prima della stipula del contratto di appalto, il corrispettivo dei servizi di committenza e di tutte le attività di gara dalla stessa fornite, e, in particolare, una somma pari all’1% oltre iva dell’importo complessivo posto a base di gara.

Secondo una recente sentenza del Consiglio di Stato, la clausola che prevede che sia l’aggiudicatario a remunerare la centrale di committenza, per i servizi e le attività di gara, in misura percentuale rispetto all’importo a base di gara, ha l’effetto di traslare illegittimamente il peso economico del servizio dall’amministrazione al privato.

Pertanto, si configura come una prestazione imposta per contrattare con l’amministrazione, senza che la stessa trovi copertura in espressa norma di legge.

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