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Credito d’imposta beni strumentali 4.0: l’interconnessione tardiva non determina la perdita del beneficio

Importante precisazione in materia di credito d’imposta investimenti in beni strumentali 4.0 è stata fornita dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’Interpello dell’8 giugno 2021 n. 394.

Nello specifico è stato chiarito che il “ritardo” nell’interconnessione (conseguente, ad esempio, alla complessità dell’investimento) non è di ostacolo alla completa fruizione del credito d’imposta, ma produce un semplice slittamento del momento dal quale si può iniziare a godere del beneficio.

L’interconnessione potrà essere soddisfatto, quindi, anche in un momento successivo a quello di effettuazione dell’investimento e messa in funzione del bene, proprio per consentire all’impresa di potersi dotare o di poter adeguare i sistemi informatici ai quali il bene (già dotato delle caratteristiche tecniche al momento del suo primo utilizzo) dovrà interconnettersi.

Sono invece da considerarsi non ammissibili ai benefici 4.0 i beni non dotati, al momento del loro primo utilizzo, di tutte le caratteristiche tecniche richieste dal paradigma 4.0.

Neanche il successivo apporto di modifiche e integrazioni effettuate sul bene per renderlo idoneo ne determina l’ammissibilità al benefici.

Nel caso affrontato dall’Agenzia delle Entrate si fa riferimento specificamente a beni classificabili nel primo gruppo dell’allegato A annesso alla legge n. 232/2016 – “Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti” che per poter godere dei benefici 4.0 devono obbligatoriamente avere tutte le 5 caratteristiche tecniche:

  • controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller);
  • interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program;
  • integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo;
  • interfaccia tra uomo e macchina semplici eintuitive;
  • rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.

I beni, inoltre, devono essere dotati di almeno due tra le seguenti ulteriori caratteristiche per renderli assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici:

  • sistemi di tele manutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
  • monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set disensori e adattività alle derive di processo;
  • caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico).

Si precisa, infine, che le richiamate 5+2/3 caratteristiche tecnologiche devono caratterizzare i beni nella loro configurazione di beni “nuovi”, nel senso che le caratteristiche che il paradigma 4.0 “richiede” ai beni medesimi devono essere presenti prima del loro utilizzo nel processo di produzione (omessa in funzione).

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