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Aziende edili – DURC di conguità

Con l’auspicio di fornire un utile strumento di orientamento, riferito all’importante novità relativa all’introduzione del DURC di congruità ed in relazione alle varie richieste di chiarimento sin qui pervenute, si riportano di seguito le principali caratteristiche relative a tale nuova disciplina normativa corredate da una serie di indicazioni di natura operativa.

Si provvederà a fornire ogni successivo aggiornamento in merito, in funzione di eventuali ulteriori variazioni che dovessero intervenire.

SINTESI DURC DI CONGRUITA’

COS’E’

E’ uno strumento di verifica dell’incidenza della manodopera nel settore edile, in vigore dal 01 novembre 2021, per le specifiche opere realizzate da imprese affidatarie in appalto o subappalto ovvero lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione, secondo i limiti percentuali di riferimento riportati nella tabella sottostante.

Gli indici di congruità riferiti all’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili, vengono periodicamente aggiornati con decreto ministeriale, sentite le Parti Sociali.

Indici di congruità definiti con l’accordo collettivo del 10 settembre 2020
Categorie Percentuali di incidenza minima della manodopera sul valore dell’opera
1 OG1 – Nuova edilizia civile, compresi Impianti e Forniture 14,28%
2 OG1 – Nuova edilizia industriale, esclusi Impianti 5,36%
3 Ristrutturazione di edifici civili 22,00%
4 Ristrutturazione di edifici industriali, esclusi Impianti 6,69%
5 OG2 – Restauro e manutenzione di beni tutelati 30,00%
6 OG3 – Opere stradali, ponti, etc. 13,77%
7 OG4 – Opere d’arte nel sottosuolo 10,82%
8 OG5 – Dighe 16,07%
9 OG6 – Acquedotti e fognature 14,63%
10 OG6 – Gasdotti 13,66%
11 OG6 – Oleodotti 13,66%
12 OG6 – Opere di irrigazione ed evacuazione 12,48%
13 OG7 – Opere marittime 12,16%
14 OG8 – Opere fluviali 13,31%
15 OG9 – Impianti per la produzione di energia elettrica 14,23%
16 OG10 – Impianti per la trasformazione e distribuzione 5,36%
17 OG12 – OG13 – Bonifica e protezione ambientale 16,47%

A QUALI LAVORI SI APPLICA

Si applica a tutti i lavori pubblici ed ai lavori privati, per questi ultimi laddove il valore complessivo dell’opera risulti pari o superiore ad euro 70.000 al netto dell’IVA.

CHI RILASCIA IL DURC DI CONGRUITA’

Il DURC viene sempre rilasciato, entro 10 giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile, su istanza dell’impresa affidataria, anche tramite soggetto delegato, ovvero del committente.

Le modalità di richiesta seguono le regole relative al DURC ordinario, con alcune specifiche tempistiche. Per i lavori pubblici si procede con la richiesta a cura del committente o dell’impresa affidataria in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori e prima di procedere al saldo finale dei lavori. Per i lavori privati, la verifica è da attuarsi prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente.

QUALE PORTALE SI UTILIZZA PER LA VERIFICA DEL DURC DI CONGRUITA’

È stato predisposto uno specifico portale, ove occorre procedere alla registrazione, denominato CNCE_EdilConnect, che, da un punto di vista operativo, canalizza tutte le informazioni, attraverso una procedura di abbinamento, verso la/e Cassa/e Edile/i di riferimento. Sul portale è presente un simulatore di congruità, attraverso il quale le aziende coinvolte potranno verificare, periodicamente, il rispetto degli indici, anche prima del momento del rilascio dell’attestazione.

COSA SUCCEDE IN CASO DI MANCATA ATTESTAZIONE DELLA CONGRUITÀ

In caso di impossibilità ad attestare la congruità, la Cassa Edile invita l’azienda affidataria, soggetto finale a cui si riferisce la congruità stessa, a regolarizzare la propria posizione entro il termine di 15 giorni, attraverso il versamento delle eventuali differenze riscontrate.

In caso di effettuazione della regolarizzazione, si procederà al rilascio del DURC di conguità. In assenza, si procederà all’iscrizione dell’impresa nella Banca Nazionale delle Imprese Irregolari (BNI), con conseguente esito negativo ai fini DURC.

E’ ammesso il rilascio della congruità in presenza del cosiddetto “scostamento lieve” cioè nella misura pari o inferiore al 5%, previa idonea dichiarazione del direttore dei lavori.

La congruità ai fini del calcolo della percentuale di incidenza della manodopera potrà, altresì, essere dimostrata dall’impresa mediante esibizione di documentazione idonea ad attestare costi non registrati presso la Cassa Edile, quali quelli afferenti:

  • i lavoratori autonomi
  • i noli a caldo
  • il distacco di personale edile
  • i lavoratori in somministrazione iscritti ad altra Cassa Edile

Gli uffici delle sedi Territoriali di Confindustria di riferimento sono a disposizione per ogni necessità e supporto.

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