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Legge di Bilancio: principali novità in materia di lavoro

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale si è completato il lungo iter di approvazione della Legge di Bilancio 2022.

Si riporta, di seguito, una sintesi dei principali provvedimenti e delle novità di maggior rilievo in materia di lavoro e previdenza.

1) RIORDINO NORMATIVA AMMORTIZZATORI SOCIALI

La Legge uniforma e riordina il campo di applicazione dei principali strumenti a sostegno del reddito. In particolare, si provvede a disporre, per le Integrazioni Salariali Ordinarie e Straordinarie:

  • la modifica del requisito dell’anzianità minima di servizio per accedere agli ammortizzatori sociali, fissandola in 30 giorni (finora erano 90 giorni);
  • l’inclusione nel computo dei dipendenti per la definizione della soglia dimensionale per l’applicazione degli ammortizzatori sociali anche di dirigenti, dei lavoratori a domicilio ed apprendisti;
  • la previsione di un unico massimale di trattamento d’integrazione salariale, pari ad euro 1.199,72 per i trattamenti decorrenti dal 01/01/2022;
  • l’estensione dei trattamenti di integrazione salariale ai lavoratori a domicilio ed a tutte le tipologie di contratto di apprendistato;
  • l’introduzione dell’obbligo da parte del Datore di Lavoro di trasmettere all’Ente preposto tutti i dati necessari per il pagamento diretto delle integrazioni salariali entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui inizia il periodo di integrazione salariale ovvero, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dall’adozione del provvedimento di autorizzazione;
  • la revisione delle norme in materia di compatibilità dei trattamenti di integrazione salariale con attività lavorativa subordinata o autonoma;
  • l’obbligo per i lavoratori beneficiari di integrazioni salariali di partecipare a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione, anche mediante fondi interprofessionali;
  • la riduzione del contributo addizionale a carico delle aziende che ricorrono alle integrazioni salariali a partire dal 2025, in caso non abbiano fatto ricorso a detti strumenti per almeno 2 anni;
  • l’estensione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria (CIGS) per gli interventi decorrenti dal 01/01/2022, ed i relativi obblighi contributivi a tutti i datori di lavoro con più di 15 dipendenti non coperti dai fondi di solidarietà (bilaterali, alternativi o territoriali);
  • la previsione di un trattamento straordinario di integrazione salariale per un massimo di 52 settimane fruibili fino al 31/12/2023 per fronteggiare i processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà;
  • l’estensione della causale della riorganizzazione aziendale per programmi finalizzati a realizzare processi di transizione, individuati con successivo decreto del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, finalizzati al recupero occupazionale anche tramite percorsi di riqualificazione professionale dei lavoratori e aumento delle loro competenze. Per la citata causale viene previsto per i datori di lavoro che occupino più di 15 dipendenti la concessione di un ulteriore intervento straordinario di integrazione salariale pari a un massimo di 12 mesi complessivi non prorogabili;
  • l’ampliamento dei parametri di ricorso ai contratti di solidarietà stipulati a decorrere dal 01/01/2022, con previsione della riduzione media oraria non superiore al 80% dell’orario (giornaliero, settimane o mensile) e per ciascun lavoratore non superiore al 90% nell’arco dell’intero periodo di intervento della solidarietà.

Viene, infine, ridefinito l’ambito di riferimento dei Fondi di Solidarietà, provvedendo a disporre:

  • l’estensione dell’applicazione dei Fondi a tutti i datori di lavoro non rientranti nell’ambito della cassa integrazione ordinaria e che occupino almeno n.1 dipendente;
  • la definizione di importo e durata dell’assegno di integrazione salariale in misura analoga, dal 01/01/2022, ai trattamenti di integrazione salariale;
  • l’adeguamento alle nuove disposizioni entro il 31/12/2022 (salvo alcune deroghe), di tutti i Fondi esistenti. In mancanza, i datori di lavoro confluiranno nel fondo di integrazione salariale dell’Inps;
  • l’obbligo di regolarità, ai fini del rilascio del DURC,  dei versamenti dei contributi ordinari dovuti ai fondi di solidarietà.

La legge, inoltre, proroga la vigenza dello strumento del contratto di espansione, teso ad accompagnare la fuoriuscita dei lavoratori in eccedenza, a fronte dell’effettuazione di nuove assunzioni, ed attraverso l’utilizzo della CIGS, anche per gli anni 2022 e 2023, abbassando per le aziende la soglia di accesso allo strumento da 100 dipendenti a 50 dipendenti in forza.

2) SGRAVI E RIDUZIONI CONTRIBUTIVE

La legge istituisce una agevolazione contributiva per i datori di lavoro che assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato lavoratori, indipendentemente dalla loro età, provenienti da imprese in crisi e per le quali sia attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale.

Viene prevista, inoltre, una riduzione  contributiva dal 01/01/2022 al 31/12/2022, per i rapporti di lavoro dipendente, pari allo 0,8 % da applicare sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore.

Per le lavoratrici madri del settore privato è riconosciuto, per l’anno 2022, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle stesse, nella misura del 50%, a decorrere del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno.

I datori di lavoro privati che assumano con contratto a tempo indeterminato un lavoratore in CIGS con accordo di transizione occupazionale avranno diritto ad una agevolazione nella misura del al 50% dell’ammontare del trattamento straordinario di integrazione salariale che sarebbe stato corrisposto al lavoratore per un massimo di 12 mesi.

Per la promozione dell’occupazione giovanile, per l’anno 2022, per i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, viene riconosciuto ai datori di lavoro che occupano fino a n. 9 addetti, uno sgravio contributivo del 100% con riferimento alla contribuzione dovuta nei primi 36 mesi di contratto.

3) REDDITO DI CITTADINANZA

La legge rafforza i controlli e rende più stringenti le condizioni per la fruizione del reddito di cittadinanza, sia attraverso le verifiche dei requisiti patrimoniali dei fruitori, sia dei dati anagrafici di residenza, di soggiorno e di cittadinanza.

Vengono, inoltre, modificate le tempistiche di acquisizione della dichiarazione di immediata disponibilità (considerata equivalente alla domanda di reddito di cittadinanza) e di obbligo di comunicazione dell’avvio di una attività d’impresa o di lavoro autonomo da parte del beneficiario con informativa da rendersi il giorno antecedente all’inizio della nuova attività.

Inoltre, il beneficiario, potrà rifiutare un massimo di n.2 offerte di lavoro congrue (invece delle attuali n.3), prima di incorrere nella decadenza dal beneficio.

Con le nuove disposizioni, ulteriormente, viene specificato che il reddito di cittadinanza subisce un un taglio di € 5,00 al mese, salvo alcune deroghe, a seguito del rifiuto di un’offerta congrua di lavoro a decorrere dal mese successivo al rifiuto.

Viene inoltre previsto che i Comuni debbano impiegare almeno un terzo dei percettori di reddito di cittadinanza residenti in progetti di pubblica utilità.

I datori di lavoro privati che assumano a tempo indeterminato, anche parziale, determinato o con apprendistato i beneficiari del reddito di cittadinanza, avranno diritto all’esonero dal versamento dei contributi a loro carico, nel limite dell’importo mensile del reddito di cittadinanza spettante al lavoratore all’atto dell’assunzione.

4) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (TFR)

La legge conferma, per il 2022 ed il 2023, la riduzione contributiva in favore delle società soggette a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, con esonero dal versamento al Fondo di Tesoreria dell’INPS delle quote di TFR relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o della sospensione dal lavoro e di non versare il cosiddetto ticket di licenziamento.

5) CONGEDO PATERNITÀ

La legge dispone che divenga strutturale, a decorrere dal 2022, il congedo di paternità, obbligatorio e facoltativo, con una durata di n.10 giorni.

Si stabilisce, inoltre, che il padre possa astenersi per n.1 giorno aggiuntivo, in accordo con la madre ed in sostituzione di quest’ultima, in relazione al periodo di astensione obbligatoria alla stessa spettante.

6) INDENNITA’ DI MATERNITA’

La legge prevede il riconoscimento dell’indennità di maternità per ulteriori n.3 mesi dalla fine del periodo di maternità previsto, in favore delle lavoratrici iscritte alla gestione separata e non iscritte ad altre forme obbligatorie, nonché delle lavoratrici autonome, imprenditrici agricole, delle libere professioniste iscritte ad un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza e che abbiano dichiarato nell’anno precedente un reddito inferiore a euro 8.145,00.

7) INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE (NASPI) E DIS-COLL

La legge introduce alcune rilevanti novità in materia di Naspi, l’indennità per la disoccupazione.

Nello specifico, dal 01/01/2022, l’indennità viene estesa agli operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci.

Per gli eventi che si verifichino dalla suddetta data, inoltre, si elimina il requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro negli ultimi 12 mesi richiesto precedentemente per il riconoscimento del diritto all’indennità.

Ulteriormente cambia il meccanismo di taglio progressivo dell’importo (decalage) che prevede una riduzione del 3% ogni mese a decorrere dal sesto mese di fruizione (anziché dal terzo) e dall’ottavo mese per i fruitori che abbiano compiuto il 55° anno di età alla data di presentazione della domanda.

Anche per la DIS-COLL, l’indennità spettante ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, si stabiliscono una serie di modifiche sia nel decalage, con la riduzione del 3% mensile a decorrere dal sesto mese di fruizione (anziché dal quarto), che nella durata, pari al numero di mesi di contribuzione versata (anziché la metà dei mesi come in precedenza) e nel limite di 12 mesi (anziché 6) complessivi, che nella spettanza della contribuzione figurativa per i periodi di fruizione della indennità.

Si stabilisce, inoltre, l’innalzamento dallo 0,51% all’1,31% dell’aliquota contributiva relativa alla DIS-COLL per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio, per gli amministratori ed i sindaci di società.

8) DELOCALIZZAZIONI E CESSAZIONE ATTIVITA’

La legge determina una specifica disciplina in materia di cessazione dell’attività produttiva (cosiddetta norma anti delocalizzazioni).

Si definisce, infatti, una specifica procedura per i datori di lavoro con organico medio di almeno 250 lavoratori subordinati nell’anno precedente e che intendano procedere alla chiusura di una sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo sito sul territorio nazionale, con cessazione definitiva della relativa attività e con licenziamento di un numero di lavoratori non inferiore a 50. In tal caso, l’azienda è tenuta:

  • a comunicare, almeno 90 giorni prima della cessazione, l’avvio della procedura alle Organizzazioni Sindacali, alle Regioni interessate, al Ministero del Lavoro, al Ministero dello Sviluppo Economico e all’ANPAL;
  • a presentare alle Regioni interessate, al Ministero del Lavoro, al Ministero dello Sviluppo Economico ed all’ANPAL, nei 60 giorni successivi alla suddetta comunicazione, un piano teso a limitare le ricadute occupazionali ed economiche derivanti dalla cessazione citata della durata massima di 12 mesi.

Il mancato rispetto di tale procedura comporta la nullità dei licenziamenti.

Chi intendesse rilevare l’azienda oggetto di cessazione, anche attraverso la cessione integrale o di un ramo di essa con continuazione dell’attività e mantenimento degli assetti occupazionali, godrà, al trasferimento di beni immobili strumentali che per caratteristiche non siano diversamente utilizzabili senza radicali trasformazioni, di un regime agevolato in termini di imposta di registro ed imposte ipotecaria e catastale, nella misura fissa di euro 200 ciascuna. In caso di successiva cessazione dell’attività o di trasferimento sia a titolo oneroso che gratuito degli immobili acquistati con tale regime agevolato, prima di 5 anni dall’acquisto stesso, le imposte di registro, ipotecaria e catastale saranno dovute nella misura ordinaria.

9) TIROCINI CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI

La legge provvede a definire una delega tesa al riordino della disciplina in materia di tirocini.

Si delinea il tirocinio con la distinzione tra curricolare ed extracurriculare, che viene declinato come “un percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato all’orientamento e alla formazione professionale, anche per migliorare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.” Qualora detto percorso sia funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto, il tirocinio acquisisce la denominazione di curriculare.

La legge, inoltre, delega il Governo e le Regioni a concludere, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini diversi da quelli curriculari. Dette linee guida dovranno prevedere una revisione complessiva dell’attuale assetto affinché:

  • l’applicazione venga riservata in favore di soggetti con difficoltà di inclusione sociale;
  • siano individuati gli elementi qualificanti del rapporto con il riconoscimento di una congrua indennità di partecipazione, una durata massima comprensiva di eventuali rinnovi, limiti numerici di tirocini attivabili in relazione alle dimensioni d’impresa, livelli essenziali di formazione che prevedano un bilancio delle competenze all’inizio del tirocinio e una certificazione delle competenze alla sua conclusione, forme e modalità di contingentamento per vincolare l’attivazione di nuovi tirocini all’assunzione di una quota minima di tirocinanti al termine del periodo di tirocinio.

In aggiunta, dovranno essere individuati interventi tesi a contrastare il fenomeno dell’utilizzo distorto dello strumento, anche attraverso l’individuazione delle modalità con cui il tirocinante effettui il percorso formativo.

Si prevedono, inoltre, specifiche sanzioni  in caso di mancata corresponsione dell’indennità di partecipazione, da un minimo di € 1.000,00 ad un massimo di € 6.000,00 in relazione alla gravità dell’illecito.

10) ACCESSO AL PENSIONAMENTO E NORMATIVA PREVIDENZIALE

Le legge introduce per l’anno 2022 un regime di accesso al pensionamento con un minimo di 64 anni di età e 38 anni di anzianità contributiva, definita “Quota 102”.

Si provvede, inoltre, alla modifica della disciplina dell’Anticipo Pensionistico (APE) sociale, confermando l’istituto per il 2022, eliminando per l’accesso alla misura la condizione legata alla decorrenza di almeno 3 mesi dal termine del godimento della NASPI. Inoltre, l’APE viene estesa a nuove categorie professionali e, per il settore dell’EDILIZIA, per i ceramisti e conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta, viene ridotto da 36 a 32 anni il requisito dell’anzianità contributiva per l’accesso all’APE stessa.

Viene prorogata Opzione Donna per l’anno 2022 nei confronti delle lavoratrici che entro il 31/12/2021 hanno maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome.

Viene, inoltre, istituito uno specifico Fondo per favorire l’uscita anticipata dal lavoro dei dipendenti di piccole e medie imprese in crisi, e che abbiano compiuto un’età anagrafica di almeno 62 anni. Il fondo, che sarà successivamente regolamentato, ha dotazione di euro 150 milioni per il 2022, euro 200 milioni per il 2023 ed altrettanti per il 2024.

Si prevedono, infine, i nuovi finanziamenti del Fondo per l’occupazione e la formazione, delle misure di sostegno del reddito per i lavoratori delle imprese del settore dei call center, del Fondo per il sostegno alla parità salariale di genere, del Fondo per le attività di formazione propedeutiche all’ottenimento della certificazione della parità di genere e del Fondo per il sostegno dei lavoratori con contratto a part time ciclico verticale.

Gli uffici della sede Territoriale di riferimento restano a disposizione per ogni necessità e supporto.

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