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Lavoratori extracomunitari – Decreto Flussi 2021 – Per le istanze di assunzione partenza il 27 gennaio 2022

Pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro il DPCM con cui sono state fissate le quote dei lavoratori non comunitari che possono fare ingresso in Italia (programmazione dei flussi 2021).

Il provvedimento prevede l’ingresso di una quota complessiva massima di 69.700 unità per lavoro subordinato stagionale e non stagionale e per lavoro autonomo, nell’ambito della quale è ammesso l’ingresso di cittadini non comunitari entro una quota di 27.700 unità per lavoro subordinato non stagionale e per lavoro autonomo.

In particolare nell’ambito della quota di 27.700 unità sono previsti ingressi per 20.000 cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia

migratoria per lavoro subordinato non stagionale nei settori autotrasporto merci per conto terzi, edilizia e turistico-alberghiero, ripartiti come segue:

a) 17.000 lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, BosniaHerzegovina, Corea, Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger,

Pakistan, Rep. di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina;

b) 3.000 lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi con i quali nel corso dell’anno 2022 entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria.

Sempre nell’ambito della quota di 27.700 unità, per quanto di interesse, è previsto:

  1. l’ingresso per 100 cittadini non comunitari residenti all’estero che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei paesi di origine;
  2. l’ingresso per 100 lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado residenti in Venezuela, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e lavoro autonomo;
  3. la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di 4.400 permessi di lavoro stagionale, 2.000 permessi di studio, tirocinio e/o formazione professionale, 200 permessi di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea.

Le quote per lavoro subordinato, stagionale e non stagionale, sono ripartite dal Ministero del Lavoro tra Ispettorati territoriali del lavoro, Regioni e Province autonome.

Trascorsi novanta giorni dalla pubblicazione del decreto nella G.U., qualora il Ministero del Lavoro rilevi quote significative non utilizzate tra quelle previste, potrà effettuarne una diversa suddivisione sulla base delle effettive necessità riscontrate nel mercato del lavoro.

Dalle 9:00 del 12 gennaio 2022 è disponibile l’applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda all’indirizzo https://nullaostalavoro.dlci.interno.it, da trasmettere esclusivamente in modalità telematiche.

Le domande per l’assunzione di lavoratori non stagionali di cui alla suddetta lettera a) e per i lavoratori di cui ai punti 1, 2 e 3, potranno essere inviate a partire dalle ore 9:00 del 27 gennaio 2022 (per i lavoratori stagionali dalle ore 9:00 del 1° febbraio 2022).

Per l’assunzione dei lavoratori di cui alla suddetta lettera b), la domanda va presentata dalle ore 9:00 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’accordo di cooperazione in materia migratoria nella Gazzetta Ufficiale.

Prerequisito necessario per la compilazione e l’inoltro telematico delle domande è il possesso di un’identità SPID, utilizzando possibilmente, lo stesso indirizzo email usato per l’identità SPID, quale nome utente.

Tutte le domande potranno essere presentate fino al 17 marzo 2022 e saranno trattate sulla base del rispettivo ordine cronologico di presentazione.

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