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Legge di bilancio 2022 – Misure d’interesse per le imprese

Limite annuo dei crediti d’imposta e dei contributi compensabili o rimborsabili aumentato a 2 milioni di euro dalla legge di bilancio 2022.

Il comma 72 della Legge di bilancio 2022 modifica a decorrere dal 2022 il limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili, elevandolo a 2 milione di euro.

La disposizione eleva il limite previsto dall’articolo 34, comma 1 (primo periodo), della L. 388/2000 in materia di compensazione, che prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2001 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale:

  • sia fissato in 1 miliardo di lire (516 mila euro) per ciascun anno solare;
  •  successivamente aumentato a 700.000 euro (articolo 9, comma 2, decreto legge 8 aprile 2013, n. 35);
  • successivamente ulteriormente aumentato a 1 milione di euro per il solo anno 2020 dall’articolo 147 del Decreto Rilancio (DL34/2020);
  • infine ulteriormente incrementato a 2 milioni di euro per il solo anno 2021 dall’articolo 22 del Decreto Sostegni Bis (DL 73/2021);
  • la norma della legge di bilancio 2022 disponendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, il limite previsto dall’articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è elevato a 2 milioni di euro, stabilizza la misura.

Possono avvalersi della compensazione tutti i contribuenti, compresi quelli che non devono presentare la dichiarazione in forma unificata, a favore dei quali risulti un credito d’imposta dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive.

Modificata ed estesa la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative.

Agevolazione riconosciuta fino al 31 dicembre 2031.

Si rimodula il credito per ricerca e sviluppo a seconda della tipologia di investimenti modificando per questi i commi 190 e seguenti art. 1 legge 160/2019.

In particolare:

  • il credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo viene prorogato sino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2031 con le seguenti modalità:
    • 20 per cento fino al 31 dicembre 2022 nel limite di 4 milioni di euro;
    • 10 per cento nel limite di 2 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2031.

Il credito d’imposta per le attività di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica è prorogato fino al periodo d’imposta 2025 con le seguenti modalità:

  • 10 per cento per i periodi d’imposta 2022 e 2023;
  • 5 per cento per i periodi d’imposta 2024 e 2025. Resta fermo il limite annuo di 2 milioni di euro.

Anche per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d’imposta è prorogato sino al periodo d’imposta 2025. In questo caso è riconosciuto in misura pari a:

  • 15 per cento per il periodo d’imposta 2022 nel limite di 2 milioni di euro;
  • 10 per cento nel limite massimo annuo di 4 milioni di euro per l’anno 2023;
  • 5 per cento nel limite di 4 milioni per gli anni d’imposta 2024 e 2025.

Viene precisato inoltre che nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese relative alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d’imposta.

Rifinanziata con nuovi fondi la “Nuova Sabatini”

Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, aumenta l’autorizzazione di spesa per 240 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, e 120 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e 60 milioni di euro per l’anno 2027.

La misura “Nuova Sabatini” viene considerata uno dei principali strumenti agevolativi nazionali.

Operativamente a fronte della concessione di un finanziamento ordinario per la realizzazione di un programma di investimenti, il Ministero dello sviluppo economico concede un contributo in conto impianti parametrato a un tasso di interesse convenzionalmente assunto pari al 2,75% per gli investimenti ordinari ed al 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (c.d. investimenti 4.0).

Si prevede poi il ripristino del meccanismo di funzionamento ordinario della misura ante-Covid.

Torna l’erogazione in un’unica soluzione, nei limiti delle risorse disponibili, per le sole domande con finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro.

Ulteriore rinvio per l’entrata in vigore delle due imposte sulla plastica e sullo zucchero istituite dalla legge di Bilancio 2020 (legge 160/2019)

Si posticipa al 1° gennaio 2023 la Plastic tax (rinvio delle disposizioni istitutive dei Commi 634-658 della legge 160/2019 che hanno istituito e disciplinato l’imposta sul consumo di manufatti in plastica).

Inoltre si fa slittare al 1° gennaio 2023 anche la Sugar tax (disciplinata dai Commi 661-676 della legge 160/2019), ossia l’imposta sul consumo di bevande zuccherate prevista in misura di 10 euro per ettolitro nel caso di prodotti finiti e di 0,25 euro per chilogrammo nel caso di prodotti concentrati.

Per maggiori informazioni potete contattare la vostra territoriale di riferimento.

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