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Decreto energia: non servono autorizzazioni per installare un impianto solare

Per rispondere alla sfida della transizione energetica e della decarbonizzazione e ora al problema del rincaro dell’energia elettrica e del gas, Il Decreto Legge 1° marzo 2022, n. 17, prevede misure per semplificare e incentivare al massimo la realizzazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, con specifico riferimento a quelli solari, sia termici sia fotovoltaici.

Nello specifico, a partire dal 2 marzo 2022 – data di entrata in vigore del DL 17/2022 – l’installazione degli impianti solari termici e fotovoltaici:

  • rientra fra gli interventi di manutenzione ordinaria di cui al Testo Unico Edilizia e pertanto in attività edilizia libera;
  • può avvenire sia su edifici, sia su strutture e manufatti fuori terra (ad esempio tettoie, pergole, autorimesse, ed altro);
  • può avvenire con qualunque modalità (ad esempio su coperture inclinate o piane) e non è previsto un limite quantitativo in termini di potenza massima o di superficie;
  • è liberalizzata insieme anche alle opere per la connessione degli impianti alla rete elettrica che possono essere realizzate negli edifici, nelle strutture e manufatti nonché nelle relative pertinenze;
  • non è soggetta all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, (ad esempio nulla osta ente parco, autorizzazione per vincolo idrogeologico, ed altro) compresi quelli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Fanno eccezione a questa liberalizzazione solo gli impianti da installarsi su aree o immobili soggetti a vincolo paesaggistico imposto mediante decreto ministeriale o regionale.

Sono fatti salvi anche gli impianti da realizzarsi sugli immobili soggetti a vincolo culturale, per i quali deve essere acquisita l’autorizzazione della Soprintendenza.

Con specifico riferimento ai centri storici, non essendo richiamati dalla nuova norma, si deve ritenere che l’installazione degli impianti sia soggetta al controllo paesaggistico solo qualora tali ambiti urbani siano espressamente vincolati con decreto ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

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