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Ambiente: presentazione MUD entro il 21 maggio 2022

Si ritiene opportuno ricordare che il 21 maggio 2022 scade il termine entro il quale le imprese obbligate devono presentare il MUD 2022 (Modello Unico di Dichiarazione Ambientale) per i rifiuti prodotti e gestiti nel corso del 2021, usando modelli ed istruzioni di cui al DPCM 17 dicembre 2021.

Nel modello viene mantenuta la suddivisione in 6 tipologie di comunicazioni, tra le quali viene confermata quella cosiddetta semplificata che possono presentare, sempre se obbligati al MUD, i produttori “iniziali” di rifiuti qualora ricorrano le seguenti condizioni:

  • nell’unità locale, cui si riferisce la dichiarazione, siano stati prodotti non più di sette tipologie di rifiuti da dichiarare;
  • per il conferimento non siano stati utilizzati più di tre trasportatori terzi per ciascuna tipologia di rifiuto oggetto di dichiarazione;
  • per ciascuna tipologia di rifiuto non vi siano state più di tre destinazioni;
  • che i rifiuti siano stati conferiti a destinatari localizzati sul territorio nazionale.

Si ricorda che sono obbligati al MUD, in particolare, i seguenti soggetti:

  1. le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
  2. le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali/artigianali/di potabilizzazione che hanno più di dieci dipendenti;
  3. le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti;
  4. chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti prodotti da terzi;
  5. le imprese e gli enti che trasportano i propri rifiuti pericolosi;
  6. i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione
  7. i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Sono, invece, esonerati dall’obbligo del MUD i produttori di rifiuti non pericolosi derivanti dalle attività di demolizione e costruzione, nonché i le imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi.

Sono esclusi, inoltre, i produttori di rifiuti pericolosi non inquadrati in una organizzazione di un ente o di una impresa.

Inoltre se i rifiuti pericolosi sono conferiti al servizio pubblico di raccolta previa convenzione, la dichiarazione è effettuata dal gestore del servizio pubblico limitatamente alla quantità conferita.

Si ricorda che va presentato un Mud per ogni unità locale.

Le novità contenute nel DPCM riguardano tutti i riferimenti normativi relativi al recepimento del cosiddetto pacchetto sull’economia circolare (Dlgs 116/2021). Le modifiche riguardano la richiesta di dati per l’applicazione delle nuove metodologie di calcolo riguardanti sia il riciclaggio dei rifiuti urbani di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2019/1004 sia quelli necessari ad ottemperare alla decisione di esecuzione UE 2019/665 che stabilisce le tabelle relative al sistema di basi dati sugli imballaggi ed i rifiuti di imballaggi. Per questo motivo nella sezione anagrafica figura una nuova scheda denominata “Riciclaggio” che va compilata da tutti i soggetti che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo e/o riciclaggio finale dei rifiuti urbani e/o di rifiuti di imballaggio o di rifiuti derivanti da pretrattamenti di rifiuti urbani e/o di rifiuti di imballaggio anche di provenienza non urbana, che producono materie prime seconde, end of waste, prodotti e materiali dall’attività di recupero. Inoltre, a seguito della nuova definizione di rifiuti urbani (che comprende gli ex speciali assimilati) è stata modificata la Comunicazione dei rifiuti urbani. Tra i relativi destinatari sono stati inseriti i soggetti che, per effetto dell’art 198, comma 2 bis, Dlgs 152/2006, si occupano della raccolta di tali rifiuti da utenze non domestiche che hanno deciso di non conferirli al servizio urbano ma a terzi per avviarli a recupero e questi terzi devono compilare il nuovo “Modulo RT-Non Pub”( rifiuti raccolti al di fuori del servizio urbano di raccolta ) allegato alla scheda RU. Si aggiunge la revisione della “Scheda Costi di Gestione” che deve essere compilata da Comuni fornendo i dati come richiesto da ARERA, per semplificare l’inserimento delle informazioni richieste.

La presentazione del MUD va effettuata solamente in modalità telematica accedendo al portale dedicato (www.mudtelematico.it che va usato anche da chi utilizza il software distribuito da Unioncamere per la spedizione del file che si genera dopo la compilazione. I diritti sono do 10 euro). La comunicazione semplificata, invece, va presentata in formato file pdf, tramite pec alla apposita casella dedicata (ed a tal fine occorre compilare la comunicazione inserendo i dati nel portale “mudsemplificato.ecocerved.it”, stampare e firmare la comunicazione, pagare 15 euro e poi trasmettere il file via pec all’indirizzo “comunicazionemud@pec.it). Per i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche la trasmissione va effettuata su un portale differente (quello delle apparecchiature elettriche ed elettroniche).

Se il MUD viene presentato in ritardo ed entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione applicata è notevolmente minore rispetto alla mancata presentazione.

Per ogni approfondimento è possibile rivolgersi agli uffici della sede Territoriale di riferimento.

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