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Autocertificazione aiuti di Stato: comunicazione telematica entro il 30 giugno degli Aiuti anticovid ricevuti (obbligo di comunicazione degli aiuti di Stato)

Pubblicato il modello di dichiarazione sostitutiva, con le relative istruzioni, che le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato negli ultimi due anni di emergenza Covid-19 devono inviare all’Agenzia delle entrate per attestare che l’importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 Temporary Framework e il rispetto delle altre condizioni previste.

L’autodichiarazione può essere inviata nel periodo dal 28 aprile al 30 giugno 2022 tramite un apposito servizio web disponibile nell’area riservata del sito o attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.

L’autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19”, prevista dall’articolo 1, commi da 13 a 16, del Decreto Legge n. 41 del 2021, in scadenza il prossimo 30 giugno 2022, risponde esclusivamente alle esigenze informative dell’Amministrazione Finanziaria.

Infatti, nell’ambito del question time in Commissione Finanze alla Camera dei deputati, il MEF afferma chiaramente che la dichiarazione sostitutiva è funzionale alla raccolta dei dati necessari al loro inserimento nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (Rna).

Questo perché ai sensi dell’articolo 10 del Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 maggio 2017, n. 115, ai fini della registrazione degli aiuti non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione, l’Agenzia delle Entrate, fra i soggetti competenti preposti, è chiamata a registrare gli aiuti di stato automatici e semi-automatici di matrice fiscale, ovvero non subordinati all’emanazione di un provvedimento di concessione.

L’Agenzia delle Entrate, in particolare, è chiamata entro il 31 dicembre 2022 ad aggiornare il Registro Nazionale degli Aiuti.

Consapevole di tale adempimento, della necessità di verificare se i fruitori si sono avvalsi correttamente delle agevolazioni previste e di rassicurarsi sul fatto che gli stessi non abbiano superato i limiti di importo previsti (a più riprese) dal Temporary Framework, nel decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021, all’articolo 1, comma 16,  il legislatore nazionale ha disposto l’obbligo di monitoraggio e controllo degli aiuti riconosciuti dalla suddetta normativa comunitaria.

Il Decreto MEF attuativo 11/12/2021* ha disposto l’obbligo di comunicazione degli aiuti ricevuti distinguendo le agevolazioni:

  • per le quali rilevano le condizioni e i limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato(con massimali di 800.000/1.800.000/2.300.000);
  • da quelle individuate nella Sezione 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti»(con massimali di 3.000.000/10.000.000/12.000.000);
  • entrambe disciplinate dalla Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni.

Inoltre, all’articolo 4 il citato DM attuativo ha stabilito che in caso di superamento dei massimali previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”, l’importo dell’aiuto eccedente il massimale spettante è volontariamente restituito dal beneficiario, comprensivo degli interessi di recupero, calcolati ai sensi del Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004.

Il provvedimento dell’Agenzia Entrate , emanato il 29 aprile 2022 (Prot. n. 143438/2022) sembra aver chiuso il cerchio posto che ha provveduto a definire:

  • le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12, che costituisce dichiarazione sostitutiva di atto notorio (in conformità al DM 41/2021, art. 3, comma 5);
  • le modalità di restituzione degli importi eccedenti rispetto a quelli consentiti (in conformità al DM 41/2021, art. 4, comma 3);
  • il tracciato telematico per la comunicazione, il cui termine di scadenza è fissato al 30 giugno 2022 (salvo soggetti che si sono avvalsi della sanatoria avvisi bonari che dispongono di ulteriori 60 giorni).

La modalità di comunicazione degli aiuti fruiti

Il Provvedimento dell’Agenzia premette che nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva sia stata già resa in sede di presentazione della comunicazione per l’accesso agli aiuti elencati nell’articolo 1 del DM attuativo 11.12.2021 (definiti cd. regime ombrello), per i quali il relativo modello includeva l’autodichiarazione di cui all’articolo 3 del decreto, la presentazione della Dichiarazione non è obbligatoria sempre che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti tra quelli elencati nel citato articolo 1.

In questo caso occorre comunicare questi e anche quelli precedentemente già comunicati.

DM 11/12/2021 – articolo 1 – aiuti “regime ombrello”
Agevolazioni che non vanno comunicate se già comunicate precedentemente
DM Legge di riferimento Articolo Oggetto
A DL 34/2020 (convertito L. 77/2020) 24, 25, 120, 129-bis e 177 Contributi a fondo perduto
B DL 34/2020 (convertito L. 77/2020) 28 Contributi a fondo perduto
C DL 104/2020 (convertito L. 126/2020) 78, c. 1 Esenzione 2° rata 2020 IMU turismo, fiere, spettacoli e discoteche
D DL 104/2020 (convertito L. 126/2020) 78, c. 3 Esenzione 2021 IMU turismo, fiere, spettacoli e discoteche
E DL 137/2020 (convertito L. 176/2020) 1, 1-bis, 1-ter, 8, 8-bis, 9 e 9-bis Fondo perduto ATECO

Bonus locazioni (ott/nov/dic 2020)

Esenzione 2° rata IMU cod. ATECO

F DL 172/2021 (convertito L. 6/2021) 2 Contributo a fondo perduto ristorazione
G L. 178/2020 1, commi 599 e 602 Esenzione 1° rata 2021 IMU turismo allargato
H DL 41/2021 (convertito L. 69/2021) 1, c. da 1 a 9

6, c. 5 e 6

Contributo a fondo perduto Sostegni bis alternativo

Esonero canone RAI

I DL 41/2021 (convertito L. 69/2021) 1-ter, 5 e 6-sexies Contributo a fondo perduto Start up

Definizione agevolata avvisi bonari

Esonero 1° rata 2021 IMU per chi ha il contributo Sostegni bis

J DL 73/2021 (convertito L. 106/2021) 4 Bonus locazioni (anche per imprese al dettaglio)

Modalità e termini

La dichiarazione sostitutiva approvata deve essere presentata da tutti gli operatori economici che hanno percepito aiuti previsti dalle norme agevolative che rientrano nel regime “ombrello” (articolo 1, commi da 13 a 15, del decreto “Sostegni”).

L’autodichiarazione deve essere presentata dal 28 aprile al 30 giugno 2022, esclusivamente online, direttamente dal contribuente oppure da un incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia o attraverso i canali telematici della stessa, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento.

Nei cinque giorni successivi alla trasmissione, l’Agenzia rilascia una ricevuta, disponibile nell’area riservata del proprio sito, con cui informa il contribuente della presa in carico o dello scarto della dichiarazione, con l’indicazione delle relative motivazioni. A partire da questo momento, il contribuente ha ulteriori cinque giorni per emendare la dichiarazione e rinviarla.

Dichiarazione non sempre obbligatoria

Nel caso in cui la dichiarazione sia stata già resa in sede di presentazione della comunicazione/istanza per l’accesso ai singoli aiuti per i quali il relativo modello includeva l’autodichiarazione, la presentazione della dichiarazione “generale” non è obbligatoria sempre che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti. In quest’ultimo caso, infatti, la dichiarazione va comunque presentata riportando i dati degli ulteriori aiuti successivamente fruiti nonché di quelli già indicati nella dichiarazione sostitutiva precedentemente presentata.

Il provvedimento dell’Agenzia fa presente che la comunicazione va presentata sempre nei seguenti casi:

  • il beneficiario ha fruito degli aiuti riconosciuti ai fini IMU senza aver compilato nella precedente dichiarazione sostitutiva il quadro C (riservato alle indicazioni delle esenzioni IMU riferite ad ogni comune con il relativo numero di unità immobiliari);
  • il beneficiario si è avvalso della possibilità di “allocare” la medesima misura in parte nella Sezione 3.12, sussistendone i requisiti ivi previsti, e in parte nella Sezione 3.1, qualora residui il massimale stabilito  (ha superato i limiti massimi spettanti e deve riversare gli aiuti eccedenti i massimali previsti);
  • il beneficiario ha superato i limiti massimi spettanti e deve riversare gli aiuti eccedenti i massimali previsti.

Riversamento con F24

Il riversamento volontario di quanto dovuto in restituzione, per superamento dei massimali, dovrà essere effettuato con modello F24. Per tale motivo, il provvedimento annuncia l’imminente istituzione, con risoluzione, degli appositi codici tributo. In ogni caso, è esclusa la compensazione.

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