Ultime notizie
Home / News tematiche / Edilizia e territorio / Impianti solari sugli edifici: l’installazione è sempre attività edilizia libera

Impianti solari sugli edifici: l’installazione è sempre attività edilizia libera

Il Decreto Legge 17/2022, per rispondere alla sfida della transizione energetica e della decarbonizzazione, nonché all’attuale forte rincaro dell’energia elettrica e del gas, prevede misure per semplificare e incentivare al massimo la realizzazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, con specifico riferimento a quelli solari, sia termici sia fotovoltaici.

Con la legge di conversione 34/2022 sono state apportate alcune modifiche alla norma che ne hanno chiarito l’applicazione anche alle zone A dei piani urbanistici comunali, ossia ai centri storici e pertanto anche in queste parti di città l’installazione dei pannelli solari sugli edifici o su altre strutture è libera e non richiede atti di assenso preventivi. Sono esclusi i soli centri storici soggetti a vincolo paesaggistico in relazione ai quali questi interventi continuano ad essere soggetti ad autorizzazione paesaggistica, a meno che l’installazione non avvenga con “pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale”.

Attualmente in base a quanto modificato dalla legge di conversione (in vigore dal 29 aprile scorso), l’installazione degli impianti solari termici e fotovoltaici:

  • rientra fra gli interventi di manutenzione ordinaria e di conseguenza nell’attività edilizia libera;
  • può avvenire su edifici e su strutture e manufatti fuori terra (ad esempio tettoie, pergole, autorimesse, ed altro) ovunque ubicati, comprese le zone A dei piani urbanistici comunali come individuate ai sensi del DM 1444/1968 (o le zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale o locale);
  • può avvenire con qualunque modalità (ad esempio su coperture inclinate o piane) e non è previsto un limite quantitativo in termini di potenza massima o di superficie, ferme restando le eventuali disposizioni di settore che prevedono specifici limiti;
  • è liberalizzata insieme anche alle opere per la connessione degli impianti alla rete elettrica e agli eventuali interventi di potenziamento o adeguamento della rete esterni agli edifici, alle strutture o ai manufatti;
  • non è soggetta all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, (a titolo di esempio nulla osta ente parco, autorizzazione per vincolo idrogeologico, ed altro) compresi quelli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Print Friendly, PDF & Email

Check Also

ANAC: fascicolo virtuale operatore economico

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha reso noto che per agevolare l’utilizzo del Fascicolo Virtuale dell’Operatore …