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Edilizia: richiesta attestazione di congruità manodopera prima dell’erogazione del saldo finale lavori – Obbligo per i committente non solo pubblico ma anche privato

L’Agenzia delle Entrate, con recente circolare, ha precisato che vi è l’obbligo per il committente non solo pubblico ma anche privato di richiedere all’impresa affidataria l’attestazione di congruità prima di procedere al saldo finale dei lavori. Non si tratta, pertanto, solo di un obbligo di rilascio del Durc di congruità da parte dell’impresa affidataria ma anche dell’obbligo da parte del committente di richiederlo all’affidataria.

La vigente normativa, infatti,come noto in vigore dal novembre 2021, prevede che al fine di combattere il lavoro nero, la congruità della manodopera nel cantiere per i lavori edili deve essere dimostrata prima dell’erogazione del saldo finale (non per gli acconti) da parte del committente, previa presentazione da parte dell’impresa affidataria al committente dell’attestazione di congruità dell’opera complessiva detto anche Durc di congruità.

Il controllo della congruità dell’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento è obbligatoria se si verificano tutte queste condizioni:

  1. devono essere eseguiti lavori edili pubblici o privati, dell’allegato X al Decreto Legislativo n. 81/2008, da parte di imprese edili affidatarie, in appalto o subappalto ovvero da lavoratori autonomi; per i lavori privati, comunque, è obbligatorio solo se le opere (edili e non edili) dell’intervento sono di valore complessivo pari o superiore a 70 mila euro; in ogni caso la congruità riguarda solo i lavori edili, quindi le opere non edili non rilevano ai fini del raggiungimento della percentuale di congruità della manodopera edile, ma rilevano ai fini del calcolo dei 70 mila euro;
  2. la denuncia di inizio lavori deve essere inviata alla Cassaedile/Edilcassa territorialmente competente dal 1° novembre 2021.

Gli obblighi delle procedure relative al Durc di congruità (registrazione al portale Cnce-Edilconnect) sono obbligatorie anche per le imprese non edili che svolgono legittimamente attività diverse dall’edilizia (non obbligate ad iscriversi alla Cassa Edile/Edilcassa) ma che sono comunque affidatarie di lavori edili che fanno svolgere, ad esempio, in subappalto ad altri.

Per chiarimenti e necessità è possibile rivolgersi agli uffici della sede Territoriale di riferimento.

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