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“Caro materiali”: la Risposta dell’AdE è operativa

E’ operativa la risposta dell’Agenzia delle Entrate che, nell’ambito degli appalti pubblici, esclude da IVA le compensazioni economiche ricevute dall’appaltatore a fronte del “caro materiali”.

Si tratta, in particolare, della Risposta ad uno specifico interpellp resa dall’Amministrazione finanziaria, proprio al MIMS, in merito alla necessità o meno di assoggettare ad IVA gli importi riconosciuti agli appaltatori in compensazione del cosiddetto “caro materiali”.

Sul punto l’Agenzia esclude l’applicazione dell’IVA sugli importi riconosciuti ai sensi dell’art.1-septies, del DL 73/2021 (convertito con modificazioni nella legge 106/2021) che, “in mancanza di qualsiasi rapporto di natura sinallagmatica”, si configurerebbero quali «“mere” movimentazioni di denaro e, come tali, escluse dall’ambito applicativo dell’IVA, ai sensi del citato articolo 2, terzo comma, lettera a), del D.P.R. n. 633 del 1972, che prevede la non rilevanza all’IVA delle “cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro”».

A queste conclusioni l’Agenzia giunge partendo dal dettato normativo  che ha introdotto un meccanismo di compensazione straordinario per i contratti in corso di esecuzione alla data del 25 luglio 2021 e che dispone, inoltre, l’istituzione nello stato di previsione del MIMS di un Fondo per l’adeguamento dei prezzi, volto alla compensazione dei prezzi medesimi in caso di insufficienza delle risorse.

L’Amministrazione, per rispondere all’istanza di chiarimento, analizza la specifica disciplina relativa ai contributi pubblici e invoca i principi sanciti dal Giudice europeo, in accordo ai quali, affinché la somma erogata possa essere assoggettata ad IVA, occorre verificare che la contribuzione sia correlata a specifiche prestazioni oppure se l’impresa che se ne avvale sia tenuta ad una controprestazione.

Ciò premesso, in base alle modalità operative della disciplina nazionale in commento, l’Agenzia delle Entrate afferma che l’erogazione delle somme facenti parte del citato Fondo risulta disciplinata da precise disposizioni di legge che prevedono sia i soggetti destinatari, sia le finalità per cui tali risorse sono state stanziate ed erogate, oltre che le modalità di calcolo delle predette somme.

Pertanto, l’erogazione di tali somme non integra il presupposto oggettivo ai fini dell’IVA in quanto non si ravvisa un rapporto di natura sinallagmatica, essendo dette somme erogate dal MIMS in assenza di alcuna controprestazione nei confronti dell’ente erogatore.

In merito l’ANCE sta valutando le più opportune iniziative affinché venga chiarito in via definitiva che l’esclusione da IVA opera anche per le compensazioni finanziate direttamente dalle Stazioni appaltanti, senza intervento del Fondo istituito presso il MIMS, e per quelle relative al 2022 disciplinate dall’art.26 del DL 50/2022 (cd DL Aiuti).

Per ogni informazione e necessità è possibile contattare la vostra Associazione Territoriale di riferimento.

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