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Combinabili buoni carburante con beni e servizi welfare armonizzando i rispettivi importi

Il buono carburante di 200 euro , come noto, è stato istituito da una delle norme del decreto legge 21/2022 convertito in legge 20 maggio 2022 n. 51.

I buoni carburante spettano a tutti i lavoratori dipendenti di aziende private e professionisti. L’Agenzia delle Entrate, con recente circolare, ha diramato dei positivi chiarimenti in merito.

Infatti dai chiarimenti si evince che la nuova disciplina dei buoni carburante agevolati fino a 200 euro preliminarmente non concorre a formare il reddito da lavoro anche se erogato ad personam stante la ratio della norma volta ad indennizzare i dipendenti dei maggiori costi sostenuti a seguito dell’aumento del prezzo dei carburanti ed è deducibile da reddito di impresa sia se distribuito sulla base di accordi sindacali che come liberalità. Inoltre la nuova disciplina sui buoni si aggiunge a quella generale sui benefit (beni o servizi erogati gratuitamente ai lavoratori) per altri 258,23 euro in buoni benzina o titoli analoghi, potenzialmente esclusi da imposizione fiscale per i dipendenti di datori di lavoro privati. Non solo, i buoni carburante possono spettare da subito e per tutto il 2022, fino alla loro percezione entro il 12 gennaio 2023 anche se già godono di altri benefici erogati a titolo gratuiti ed anche se questi ultimi sono di valore complessivo superiore a 258,23.

I due benefici, infatti (buoni carburante di 200 euro ed altri benefit regolati dal TUIR fino a 258,23 euro  di beni e servizi non imponibili) sono autonomi e la fruizione dell’uno non osta alla fruizione dell’altro con un elemento in comune: il superamento di ciascuna franchigia (200 euro e 258,23 euro) comporterebbe l’integrale tassazione dell’erogazione stessa e pertanto il datore di lavoro dovrà provvedere ad assoggettare a tassazione il valore complessivo e non solo la quota eccedente. L’Agenzia delle Entrate, però chiarisce che, se i buoni carburante superano la soglia dei 200 euro per l’eccedenza (ai fini della non tassabilità) si può utilizzare il plafond di 253,23 euro fino alla capienza dello stesso.

Naturalmente l’erogazione di buoni carburante e servizi welfare può essere oggetto anche di accordi aziendali per i quali gli uffici delle sedi Territoriali di riferimento sono a disposizione per ogni supporto e chiarimento.

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