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Decreto Trasparenza – Nuovi obblighi informativi – Rapporto di lavoro

Dal 29/07/2022 vengono introdotti una serie di nuovi obblighi per i datori di lavoro, da assolvere all’atto dell’assunzione o della stipula di un contratto di lavoro.

Il D.Lgs. n.104/2022, cosiddetto Decreto Trasparenza, pubblicato in GU n.176 del 29/07/2022, recepisce le disposizioni dell’UE e stabilisce una serie di adempimenti informativi aggiuntivi cui si dovrà dar seguito nelle occasioni prima indicate.

I contratti di lavoro e le lettere d’assunzione dovranno quindi essere integrate con specifiche informazioni integrative e non sarà più sufficiente il richiamo alle disposizioni dei CCNL in merito.

Di seguito si riporta una sintesi delle nuove disposizioni.

SINTESI D.Lgs.104/2022

INFORMAZIONI OBBLIGATORIE

Nel contratto di lavoro andranno dettagliatamente riportate le seguenti informazioni:

  • l’identità delle parti
  • nel caso di lavoratori di agenzia di somministrazione di lavoro, i riferimenti delle imprese utilizzatrici;
  • il luogo di lavoro. In mancanza di un luogo di lavoro fisso o predominante, andrà indicato che il lavoratore è occupato in luoghi diversi o è libero di determinare il luogo di lavoro;
  • la sede o il domicilio del datore di lavoro;
  • l’inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore e, in alternativa, le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro;
  • la data di inizio del rapporto di lavoro;
  • la tipologia di rapporto di lavoro, precisando in caso di rapporti a termine la data di conclusione o la durata dello stesso;
  • durata del periodo di prova, ove previsto;
  • indicazioni relative al diritto di ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, se prevista;
  • durata del congedo per ferie e degli altri congedi retribuiti spettanti al lavoratore;
  • procedura, forma e termini del preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore;
  • importo iniziale della retribuzione o comunque del compenso e dei relativi elementi costitutivi, con indicazione del periodo e delle modalità di erogazione della retribuzione;
  • indicazione della programmazione di dettaglio dell’orario normale di lavoro, le condizioni relative al lavoro straordinario, alla sua retribuzione, le eventuali condizioni per variazioni di orario o cambiamenti di turnazione, se prevedibili, integralmente o in via sostanziale, nell’organizzazione del lavoro;
  • indicazione degli Enti e degli Istituti verso cui si effettua il versamento della contribuzione previdenziale e assicurativa dovuti dal datore di lavoro nonché ogni altra forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso.

A CHI SI APPLICA

Il Decreto si applica a tutti i rapporti di lavoro già instaurati alla data del 01/08/2022. Il datore di lavoro, su richiesta SCRITTA del lavoratore già in forza al 01/08/2022 , è  tenuto a fornire, aggiornare o integrare entro 60 giorni le informazioni prima indicate.

ASSOLVIMENTO DELL’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

L’obbligo informativo viene assolto mediante la consegna al lavoratore, all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell’inizio dell’attività lavorativa, alternativamente:

  • del contratto individuale di lavoro in forma scritta
  • la copia della comunicazione telematica (CO/UNILAV) di instaurazione del rapporto di lavoro

Se, in quest’ultima, vi fossero informazioni mancanti, le stesse dovranno essere fornite per iscritto al lavoratore entro i 7 giorni successivi all’inizio dell’attività lavorativa.

La comunicazione dovrà in formato cartaceo oppure elettronico, con prova di trasmissione e ricezione.

RAPPORTI DI LAVORO INTERESSATI

  • contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, determinato anche part time
  • contratto di lavoro in regime di somministrazione
  • contratto di lavoro intermittente
  • collaborazione con prestazione prevalentemente personale e continuativa organizzata dal committente
  • contratto di collaborazione coordinata e continuativa
  • contratto di prestazione occasionale (denominata PrestO)
  • contratti di lavoro marittimo e della pesca, fatta salva la disciplina speciale vigente in materia
  • contratto di lavoro domestico
  • rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni

LAVORATORI DISTACCATI ALL’ESTERO

Viene modificato anche il regime di comunicazione relativo ai lavoratori distaccati all’estero, anche in questo caso con maggiori informazioni da fornire (paese in cui dovrò essere resa la prestazione di lavoro e durata prevista; valuta della retribuzione; eventuali prestazioni ulteriori in denaro o in natura; in caso di rimpatrio, condizioni che lo regolano; retribuzione; indennità specifiche per spese di viaggio, vitto e alloggio; indirizzo sito internet istituzionale dello Stato membro ospitante in cui sono pubblicate le informazioni sul distacco).

REGIME SANZIONATORIO

In caso di mancata adempimento agli obblighi di comunicazione, di effettuazione lacunosa, incompleta o in ritardo rispetto ai termini previsti, sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria per ogni lavoratore interessato da euro 250,00 ad euro 1.500,00.

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