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Superbonus, il raggiungimento del 30% lo certifica il direttore dei lavori

La possibilità di fruire della detrazione del 110 per cento relativa alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, per gli edifici unifamiliari e unità funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno, è subordinata alla condizione di legge che, alla data del 30 settembre 2022, “siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo”.

La Commissione Consultiva istituita presso il  Consiglio superiore dei Lavori Pubblici (CSLP), in risposta al quesito posto sulla modalità da seguire per l’attestazione del raggiungimento del 30% dei lavori relativi all’intervento complessivo, ha fornito le seguenti indicazioni:

“Il direttore dei lavori, per la certificazione del raggiungimento dei lavori effettuati nella percentuale del 30% dell’intervento complessivo, al 30 settembre 2022, redigerà un’apposita dichiarazione, basata su idonea documentazione probatoria (a titolo esemplificativo: Libretto delle Misure, Stato d’Avanzamento Lavori, rilievo fotografico della consistenza dei lavori, copia di bolle e/o fatture ed altro), da tenere a disposizione di un eventuale richiesta degli organi di controllo e che dovrà essere allegata alla documentazione finale”.

Peraltro, in mancanza di un esplicito e cogente obbligo, la Commissione raccomanda la redazione di tale dichiarazione non appena acquisita la documentazione ed effettuate le verifiche necessarie. Inoltre, allo scopo di garantire la previsione normativa, ritiene opportuno che la dichiarazione medesima, con i relativi allegati, venga trasmessa tempestivamente via PEC o raccomandata al committente e all’impresa.

Infine, nell’ambito dei lavori da computare per il raggiungimento del 30%, sulla base della disposizione di legge sopra citata e in accordo a quanto indicato nell’Interpello AdE 24/11/2021, n. 791, osserva che si potrà fare riferimento a tutte le lavorazioni e non solo a quelle oggetto di agevolazione, rientranti nell’intervento complessivo. Quindi sarà una libera scelta quella di considerare le sole spese relative ai lavori oggetto di agevolazione Superbonus o anche quelle previste nel titolo edilizio.

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