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Consorzi stabili: novità sull’interpretazione del “cumulo alla rinfusa”

Il Consiglio di Stato ritorna sulla questione del “cumulo alla rinfusa”, fissando alcuni paletti per l’applicazione di tale meccanismo. In particolare, con recente sentenza, in virtù delle modifiche apportate al Codice appalti dal decreto “Sblocca cantieri”, secondo il Consiglio di Stato, non è prevista, in gara, la facoltà di “cumulo alla rinfusa” di tutti requisiti delle imprese non esecutrici.

Pertanto, ai fini dell’ammissione alle procedure di affidamento, i Consorzi stabili:

  1. qualora intendano eseguire le prestazioni “con la propria struttura”, devono dimostrare (e comprovare con le modalità ordinarie) il possesso, in proprio, dei “requisiti di idoneità tecnica e finanziaria”, salva la facoltà di “computare cumulativamente” i (soli) requisiti relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera e all’organico medio annuo, quand’anche posseduti “dalle singole imprese consorziate”, ancorché non designate alla esecuzione;
  2. alternativamente, possono affidarsi (senza che ciò costituisca subappalto) alle imprese consorziate, indicate in sede di gara, che risultano corresponsabili dei lavori eseguiti.

A queste ultime, precisa il Consiglio di Stato, deve applicarsi la regola generale del Codice che impone a ciascun concorrente la dimostrazione del possesso dei “requisiti” e delle “capacità” di qualificazione . Di conseguenza, l’impresa consorziata non qualificata, lungi dal poter sfruttare il meccanismo del “cumulo automatico”, dovrà in tal caso ricorrere all’ordinario strumento dell’avvalimento.

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