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Cessione del credito oltre i termini di legge: le istruzioni per pagare la sanzione

L’Agenzia delle Entrate fornisce istruzioni per procedere al pagamento della sanzione connessa alla cosiddetta “remissione in bonis” che consente al beneficiario di bonus edili “cedibili” di inviare la comunicazione per le opzioni di sconto in fattura o cessione del credito oltre i termini di legge. Si ricorda che i termini entro cui comunicare l’opzione per la cessione o per lo sconto sono fissati in linea generale al 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese, e che tale termine è stato prorogato:

  • al 29 aprile 2022 per i contribuenti persone fisiche, per le sole spese 2021 e per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020;
  • al 15 ottobre 2022 esclusivamente per i soggetti IRES e i titolari di P.IVA che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022.

Tuttavia la CM 33/E/2022, di recente, ha chiarito che è possibile sanare il mancato invio della comunicazione dell’opzione per la cessione o per lo sconto, entro il 30 novembre, avvalendosi della cosiddetta “remissione in bonis”, purché:

  • sussistano tutti i requisiti sostanziali per fruire della detrazione;
  • i contribuenti abbiano tenuto un comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione, in particolare, nelle ipotesi in cui tale esercizio risulti da un accordo o da una fattura precedenti al termine di scadenza della comunicazione;
  • non siano iniziate attività di controllo sulla spettanza del beneficio fiscale che si intende cedere o acquisire sotto forma di sconto;
  • sia versata la misura minima della sanzione prevista, pari a 250 euro, tramite F24, senza possibilità di effettuare la compensazione con crediti eventualmente disponibili.

Con la RM 58/E dell’11 ottobre l’Agenzia spiega che il pagamento della sanzione dovrà essere fatto utilizzando il modello F24 Elementi Identificativi (cosiddetto Elide), indicando il codice tributo “8114” istituito con risoluzione n. 46/2012 e successivamente modificato con risoluzione n. 42/2018.

Nel modello F24 ELIDE deve essere indicato il codice fiscale del primo cessionario o del fornitore che ha effettuato lo sconto in fattura con il codice identificativo “10”, denominato “cessionario/fornitore”.

Con riferimento alla compilazione del modello F24 ELIDE, l’Agenzia fa presente che nella sezione “CONTRIBUENTE”:

  • nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, sono indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto titolare della detrazione ceduta o fruita come sconto. In caso di lavori eseguiti sulle parti comuni condominiali, sono indicati, invece, il codice fiscale e i dati anagrafici del condominio, oppure, in mancanza, del condomino incaricato dell’invio della comunicazione;
  • nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” è indicato il codice fiscale del primo cessionario o del fornitore che ha acquistato il credito, unitamente al codice “10” da riportare nel campo “codice identificativo”. Nel caso in cui la comunicazione si riferisca a più fornitori o cessionari, è indicato il codice fiscale di uno di essi.

Nella sezione “ERARIO ED ALTRO” sono indicati:

  • nel campo “tipo”, la lettera “R”;
  • nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
  • nel campo “codice”, il codice tributo 8114;
  • nel campo “anno di riferimento” (nel formato “AAAA”), l’anno in cui è stata sostenuta la spesa che ha dato diritto alla detrazione oggetto della comunicazione dell’opzione.

 

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