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Congedi parentali  e conciliazioni vita/lavoro: le recenti istruzioni anche per fruitori della legge 104/1992 – Sbloccate le istanze telematiche per lavoratori

L’INPS, con recente circolare, ha fornito numerose indicazioni per la gestione dei periodi di assenza correlati alla nascita o all’adozione di un figlio a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 105/2022 (di attuazione di una direttiva Europea) che, come noto, ha introdotto diverse novità (notizia del 4 agosto 2022 dal titolo “Operative dal 13 agosto 2022 le nuove norme sulle conciliazioni via/lavoro e sui congedi parentali anche di paternità obbligatori”).

Oltre a chiarire meglio la vigente disciplina di cui al decreto, l’INPS fa presente che i padri lavoratori dipendenti del settore privato devono comunicare al proprio datore di lavoro i giorni in cui intendono fruire del congedo di paternità obbligatorio, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto, salvo che la contrattazione collettiva non preveda condizioni di migliore favore. Inoltre che Le nuove disposizioni normative trovano applicazione per i casi in cui la data presunta del parto o la data del parto siano successive o coincidenti con l’entrata in vigore del decreto legislativo (13 agosto 2022) nonché nei casi in cui, sebbene la data effettiva del parto sia antecedente l’entrata in vigore delle nuove norme (13 agosto 2022) il lavoratore padre si trovi nelle condizioni di poter fruire di periodi di congedo di paternità obbligatorio o dei periodi residui non fruiti a titolo di congedo obbligatorio del padre di cui alla legge n. 92/2012 (la circolare riporta esempi chiarificatori).

SINTESI NUOVA NORMATIVA

Il padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio.

In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a venti giorni lavorativi. Il congedo è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice. Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario. Il congedo è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità ai sensi dell’articolo 28.

Nel caso di parto plurimo al padre lavoratore dipendente spettano 20 giorni di congedo di paternità obbligatorio, a prescindere dal numero di figli nati.

In caso di adozione nazionale, i periodi di astensione dal lavoro possono essere fruiti dopo l’ingresso in famiglia del minore ed entro i cinque mesi successivi. Nel caso di adozione internazionale, invece, i predetti periodi possono essere fruiti dal padre anche prima dell’ingresso in Italia del minore, analogamente a quanto previsto per il congedo di maternità, durante il periodo di permanenza all’estero richiesto per l’incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva, purché l’Ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione certifichi la durata del periodo di permanenza all’estero del lavoratore padre.

Il congedo di paternità obbligatorio è altresì compatibile con la fruizione da parte del padre del congedo di paternità alternativo di cui all’articolo 28 del T.U. (in caso di morte o grave infermità della madre o di abbandono del minore da parte della madre oppure in caso di affidamento esclusivo del minore al padre), ma non nelle stesse giornate. In caso di sovrapposizione dei periodi, prevale la fruizione del congedo di paternità alternativo. In tali casi, infatti, il congedo di paternità obbligatorio deve essere fruito dopo il congedo di paternità alternativo.

La novella normativa ha modificato anche la tutela del “genitore solo” a cui riconosce undici mesi di congedo parentale invece dei dieci mesi previsti dalla precedente normativa.

ALTRA NOVITA’ DAL 13 AGOSTO 2022 SUI PERMESSI DELLA LEGGE 104/1992 CONDIVISIBILI TRA PIU’ AVENTI DIRITTO

Con riferimento ai permessi mensili relativi alla legge n. 104/1992 (art 33,comma 3) la principale novità, già diramata in precedenza da apposito messaggio INPS, riguarda l’eliminazione del principio del referente unico, in precedenza ammesso solo per i genitori. Dal 13 agosto 2022 più lavoratori aventi diritto (aventi i requisiti previsti) potranno contemporaneamente presentare la domanda per assistere la stessa persona disabile, fermo restando l’utilizzo alternativo e comunque il limite massimo complessivo di tre giorni al mese. L’altra novità è quella apportata alla disciplina del congedo straordinario (art 42, comma 5, del decreto legislativo 151/2001 per genitori o fratelli o sorelle di un soggetto portatore di handicap ex art 2 e 3 legge n 104/1992 che ne possono usufruire in maniera continuativa o frazionata per un periodo non superiore a due anni nell’arco della vita lavorativa): le novità riguardano, tra le altre, la regola secondo cui la convivenza con il familiare, requisito necessario per fruire della misura, può essere acquisita anche successivamente alla presentazione della domanda, purchè, aggiunge l’INPS, sia garantita per tutto il periodo di fruizione del congedo. Inoltre, in ragione dell’introduzione tra i beneficiari, dei parenti o affini entro il terzo grado che possono esercitare il diritto solo qualora tutti gli altri familiari preventivamente elencati al comma 5 risultino invalidi o mancanti, l’INPS ridefinisce l’ordine di priorità secondo il quale il congedo è fruibile dai diversi familiari del soggetto disabile. Novità comune ad entrambe le misure è l’inserimento, tra i lavoratori aventi diritto, del convivente di fatto individuato in base alla normativa vigente.

POSSIBILE PRESENTARE LE DOMANDE DI CONGEDO DA PARTE DEI DIPENDENTI PRIVATI E DEGLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA

Con circolare e messaggio INPS pregressi sono state fornite indicazioni in materia, tra cui la possibilità, nelle more degli aggiornamenti procedurali, di fruire dei congedi parentali come modificati dalla novella normativa, con richiesta al proprio datore di lavoro o al proprio committente e regolarizzando – dove previsto – successivamente la fruizione mediante presentazione della domanda telematica all’INPS.

Con recentissimo messaggio ora l’INPS comunica il completamento degli aggiornamenti procedurali relativi alla presentazione telematica della domanda di congedo parentale delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti del settore privato e degli iscritti alla Gestione separata, secondo le novità legislative in argomento.

A tale proposito si rappresenta che le domande di congedo parentale dei dipendenti e degli iscritti alla Gestione separata possono riguardare anche periodi di astensione precedenti alla data di presentazione della domanda stessa, purché relativi a periodi di astensione fruiti tra il 13 agosto 2022 (data di entrata in vigore del D.lgs n. 105/2022) e la data di pubblicazione del messaggio di cui trattasi (8 novembre 2022). Per i periodi di congedo parentale successivi alla predetta data le domande devono essere presentate, come di consueto, prima dell’inizio del periodo di fruizione o, al massimo, il giorno stesso.

Inoltre, si precisa che, per i periodi di congedo a partire dal 13 agosto 2022, le domande telematiche già presentate prima dell’aggiornamento procedurale saranno considerate valide, senza che sia necessario presentare una nuova domanda.

Per ogni chiarimento e necessità è possibile rivolgersi agli uffici della sede Territoriale di riferimento.

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