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Bonus investimenti pubblicitari – Domande dal 1° al 31 marzo 2023

Dal 1° al 31 marzo 2023 è possibile inviare la “Comunicazione per l’accesso” al credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali per l’anno 2023, attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando l’apposita procedura disponibile nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile con SPID, CNS o CIE.

In particolare:

  • dal 1° al 31 marzo si chiede l’agevolazione: è necessario inviare la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, che è una sorta di prenotazione delle risorse, contenente (oltre ai dati degli investimenti effettuati nell’anno precedente) i dati degli investimenti già effettuati e/o da effettuare nell’anno agevolato;
  • dal 1° al 31 gennaio successivo i soggetti che hanno inviato la “comunicazione per l’accesso” debbono inviare la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante gli investimenti effettivamente realizzati nell’anno agevolato.

Il “decreto energia” ha, inoltre, introdotto importanti modifiche normative prevedendo che, a decorrere dall’anno 2023 il credito di imposta è riconosciuto ai medesimi soggetti già contemplati dalla precedente normativa (imprese, lavoratori autonomi, Enti non commerciali) nella misura unica del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie sulla sola stampa quotidiana e periodica, anche on line, e nel limite massimo di 30 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa.

Rispetto all’anno 2022, quindi:

  • viene ripristinato il “regime agevolativo ordinario”, con il credito d’imposta concesso nella misura del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati ed il presupposto dell’incremento minimo dell’1 per cento dell’investimento pubblicitario, rispetto all’analogo investimento effettuato sullo stesso mezzo di informazione nell’anno precedente, quale requisito per accedere all’agevolazione;
  • non sono più agevolati gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali.

Ai fini della concessione del credito d’imposta si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2018, n. 90.

L’agevolazione è soggetta al rispetto dei limiti della normativa europea sugli aiuti di Stato de minimis e al rispetto del limite del tetto di spesa.

A tale riguardo, si rammenta che il credito di imposta in oggetto è considerato un aiuto automatico, disciplinato dall’art. 10 del D.M. 31 maggio 2017, n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato”.

Per maggiori informazioni ed indicazioni  potete contattare la vostra articolazione territoriale di riferimento e consultare l’apposita sezione del sito dell’Agenzia delle Entrate dove troverete pubblicati il modello di comunicazione/dichiarazione e le relative istruzioni per la compilazione aggiornati.

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