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Legge di Bilancio 2018 – Misure fiscali di interesse per il settore edile

La legge di Bilancio 2018 contiene diverse misure di interesse del settore edile, che di seguito vengono, sinteticamente, passate in rassegna.

Clausole di salvaguardia

Con la disattivazione delle cosiddette “clausole di salvaguardia viene bloccato, per tutto il 2018, l’aumento dell’aliquota Iva ridotta al 10% e di quella ordinaria del 22%.

Vengono apportate numerose modifiche, ta cui:

1. la proroga per tutto il 2018 della detrazione IRPEF/IRES per l’efficientamento energetico degli edifici (cd. “Ecobonus ordinario”) nella misura del 65% per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2018, nei limiti di detrazione massima previsti per ciascun tipo di intervento agevolato.

2. la riduzione al 50% della percentuale di detrazione per i seguenti interventi:

  • acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi,
  • acquisto e posa in opera di schermature solari,
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto
  • acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (fino a un limite massimo di detrazione di 30.000 euro);

3. il riconoscimento, per tutto il 2018, della detrazione nella misura del 65% per i seguenti interventi:

  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti,
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro,
  • acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione,
  • acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti (fino a un limite massimo di detrazione di 100.000 euro),

4. l’estensione della possibilità di “cessione del credito” a tutti i contribuenti (ivi compresi i soggetti “incapienti” – pensionati con reddito sino a 7.500 euro o lavoratori dipendenti con reddito sino a 8.000 euro) per tutte le tipologie agevolate di interventi di riqualificazione energetica (non solo limitatamente agli interventi su parti comuni condominiali, ma anche per quelli sulle singole unità immobiliari).

Sul punto, sembra confermata la possibilità per gli “incapienti” di cedere il credito alle banche ed intermediari finanziari;

5. la cumulabilità tra il Sismabonus” e l’ Ecobonus per interventi su parti comuni di edifici condominiali, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, volti congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, nella misura unica del:

  • l’80%, ove gli interventi determinino il passaggio ad 1 classe di rischio sismico inferiore,
  • l’85% ove gli interventi determinino il passaggio a 2 classi di rischio sismico inferiori.

La predetta detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

La nuova modalità di cumulo delle suddette detrazioni riguarda specificatamente gli interventi agevolati effettuati su parti comuni di edifici condominiali e si pone in alternativa alle detrazioni già previste ai medesimi fini.

La scelta tra l’una o l’altra modalità di cumulo delle detrazioni trova giustificazione nella possibilità, riconosciuta ai contribuenti, di valutare la convenienza di un recupero accelerato in 5 anni (e non già in 10) in caso di capienza d’imposta quantomeno per le spese sostenute per gli interventi di riduzione del rischio sismico.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che la piena cumulabilità è stata altresì riconosciuta tra “Sismabonus” e “Ecobonus” anche nel caso in cui i suddetti interventi siano realizzati su fabbricati non condominiali (tenendo distinti bonifici e fatture e recuperando in 5 o 10 anni l’importo detraibile, rispettivamente per il “Sismabonus” e l’“Ecobonus”);

6. l’emanazione di un Decreto del MEF, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di Bilancio 2018, che, tra l’altro, introdurrà specifici massimali di costo per ogni singola tipologia di intervento, e dovrà definire le procedure e le modalità di esecuzione dei controlli a campione da parte dell’ENEA;

7. l’estensione del beneficio (oltre che agli IACP) anche agli interventi di riqualificazione energetica effettuati su immobili adibiti ad edilizia residenziale pubblica posseduti da enti e cooperative.

Proroga “Bonus edilizia”

Viene prorogato il potenziamento della detrazione IRPEF per il recupero delle abitazioni che, quindi, si applicherà ancora nella misura del 50% per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2018, da assumere entro il limite massimo di 96.000 euro.

Modifiche al “Sismabonus”

Per quanto riguarda la detrazione IRPEF/IRES delle spese sostenute per interventi di messa in sicurezza statica delle abitazioni e degli immobili a destinazione produttiva, situati nelle zone ad alta pericolosità sismica, nella formulazione già vigente, le novità riguardano:

  1. l’estensione del beneficio anche agli interventi effettuati da IACP e da altri enti aventi le medesime finalità (tra cui rientrano le cooperative di abitazioni a proprietà indivisa, assegnate ai soci),
  2. l’attribuzione del monitoraggio all’Enea, laddove gli interventi di messa in sicurezza statica consentano di ottenere anche un risparmio energetico

Proroga “Bonus mobili”

Sempre per il 2018, viene altresì prorogata la detrazione IRPEF per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, destinati ad abitazioni ristrutturate, che si applicherà ancora, per un importo massimo di spesa di 10.000 euro, nella misura del 50% delle spese sostenute sino al 31 dicembre 2018.

Anche per il 2018 la proroga del bonus mobili viene riconosciuta ai soggetti che sull’abitazione da arredare hanno avviato interventi, agevolati con il “bonus edilizia”, a decorrere dal 1° gennaio 2017, escludendo quelli iniziati antecedentemente a tale data.

A questi è riconosciuto il “bonus mobili” sempre nel limite massimo di spesa di 10.000 euro, al netto delle spese eventualmente già agevolate nel 2017.

Resta fermo che l’acquisto agevolato deve riguardare mobili o grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+ (A per i forni) e le apparecchiature per cui è prevista l’etichetta energetica. Allo stesso modo è confermata la ripartizione decennale del beneficio.

Detrazione per sistemazione a verde

Viene introdotta, per l’anno 2018, una detrazione IRPEF del 36% su un totale di spese non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare, per le spese sostenute dai contribuenti per interventi di:

  • sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze, recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi;
  • realizzazione di giardini pensili e coperture a verde.

Tra le spese che possono portarsi in detrazione sono incluse anche quelle di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione dei suddetti interventi.

La detrazione (per un importo massimo di 1.800 euro), condizionata all’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili, è ripartita in 10 quote annuali di parti importo dall’anno in cui le spese sono state sostenute e nei successivi.

La detrazione spetta anche per interventi su parti comuni esterne di edifici, fermo restando il limite dell’importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare e spetta al singolo condomino nel limite della propria quota.

Cedolare secca

Viene prevista la riduzione (dal 15%) al 10% dell’aliquota della “cedolare secca” applicata sugli affitti a canone concordato.

Proroga e Modifiche dei Maxi Ammortamenti

Viene prevista la proroga per tutto il 2018 della disciplina del super e dell’iper ammortamento. In particolare per quanto riguarda il superammortamento l’incentivo consente di ammortizzare il 30% (non più il 40%, come attualmente previsto) in più del costo d’acquisto dei beni strumentali nuovi.

Blocco aumento aliquote locali

Viene sospesa, anche per il 2018, l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per il 2015.

Ai Comuni resta la facoltà di confermare la maggiorazione Tasi già prevista per il 2016 e 2017.

Credito d’imposta formazione 4.0

Viene introdotto, per il 2018, un credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0. Il credito è ammesso fino ad un importo massimo annuo pari a 300.000 euro per ciascun beneficiario. Entro tale limite, la misura del beneficio è pari al 40 % delle spese effettuate nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e relative al costo aziendale dei lavoratori dipendenti, per il periodo in cui essi siano occupati nelle attività di formazione suddette. Ai fini del beneficio in esame, è posta un’autorizzazione di spesa pari a 250 milioni di euro per il 2019.

Pir e società immobiliari

Viene stabilito che nel novero delle imprese nelle quali è possibile effettuare investimenti fiscalmente agevolati attraverso i Piani Individuali di Risparmio sono incluse anche quelle che svolgono attività immobiliare.

Imposta di registro

Viene estesa l’applicazione della disciplina fiscale di favore (imposta di registro in misura fissa ed esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale) agli atti e alle convenzioni relativi ai piani di lottizzazione di iniziativa pubblica.

L’estensione di tale regime riguarda, dal 1 gennaio 2018, tutti gli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici, nonché tutti i provvedimenti attuativi posti in essere in esecuzione dei primi.

Detrazione IRPEF per premi relativi a “Polizze catastrofali”

Per le polizze assicurative contro il rischio sismico, stipulate a decorrere dal 1° gennaio 2018 relativamente ad unità immobiliari residenziali, è riconosciuta una detrazione IRPEF pari al 19% dei costi sostenuti dal contribuente, pari all’importo del premio annuo.

Misure per il sud

Viene prorogato il credito d’imposta cosiddetto “Mezzogiorno” (attraverso un rifinanziamento dell’apposito Fondo, per gli anni 2018-2019).

Fatturazione elettronica

Viene resa obbligatoria, dal 1° gennaio 2019, la fatturazione elettronica per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere tra soggetti IVA (esclusi quelli in regime di contabilità semplificata).

La fatturazione elettronica obbligatoria entrerà in vigore, già dal 1° luglio 2018, soltanto per le imprese che operano nel settore della cessione di benzina e gasolio e per le prestazioni rese da subappaltatori nell’ambito di un contratto di appalto stipulato con una P.A.

Indici sintetici di affidabilità fiscale

Viene prorogata la decorrenza della disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.

Blocco Pagamenti PP.AA

È ridotta, a decorrere dal 1° marzo 2018, da 10.000 a 5.000 euro, la soglia oltre la quale le pubbliche amministrazioni (e le società a prevalente partecipazione pubblica) possono sospendere i pagamenti, nell’ipotesi in cui il beneficiario degli stessi risulti inadempiente rispetto all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle esattoriali, per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.

In caso di verifica di inadempienza del beneficiario del pagamento da parte dell’agente della riscossione, viene esteso a 60 giorni (dagli attuali 30) il termine di sospensione per il pagamento decorrenti dalla comunicazione, nei limiti dell’ammontare del debito accertato.

Rivalutazione terreni

Viene riammessa la possibilità di rideterminare il valore d’acquisto dei terreni edificabili ed agricoli posseduti da privati non esercenti attività commerciale alla data del 1° gennaio 2018, mediante la redazione di una perizia giurata di stima ed il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, pari all’8% dell’intero valore rivalutato delle aree. Tale imposta sostitutiva deve essere versata (o la prima rata nel caso di pagamento rateale) entro il 30 giugno 2018.

Disciplina IRI

Viene stabilito che la disciplina dell’imposta sul reddito di impresa (IRI), introdotta dalla legge di bilancio 2017, si applica a decorrere dal 1 gennaio 2018.

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