L’ANCE, facendo seguito alle segnalazioni provenienti dal territorio, ha contestato, con istanza di parere di precontenzioso presentata in data 5 aprile 2017, la legittimità delle previsioni contenute in un avviso di costituzione di un elenco di imprese per la selezione degli operatori da invitare ad una procedura negoziata senza bando, di cui all’art. 36 del Codice.
Tale avviso pubblico infatti, richiedeva, ai fini della partecipazione, oltre all’idonea attestazione SOA, l’obbligo di aver eseguito un lavoro analogo a quello oggetto dell’affidamento, negli ultimi 5 anni.
L’ANAC, con recente delibera, ha accolto l’istanza dell’ANCE, ritenendo illegittima tale ulteriore richiesta.
In motivazione, l’Autorità ha infatti ribadito la vigenza del principio generale negli appalti pubblici di lavori di importo superiore ai 150.000 euro secondo cui l’attestazione SOA costituisce condizione necessaria e sufficiente per la partecipazione alle gare, senza che vi sia la necessità (o meglio l’onere) per il concorrente di provare ulteriori requisiti di qualificazione.
La normativa, afferma l’Autorità, consente di introdurre criteri ulteriori di selezione solo laddove ricorrano i presupposti per applicare il meccanismo della cosiddetta forcella, ossia nelle ipotesi eccezionali di particolare difficoltà e complessità dell’opere e sempre a condizione che tali criteri siano oggettivi e non discriminatori, secondo il principio di proporzionalità.