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Cessione del Sismabonus e dell’Ecobonus: nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

La cessione del Sismabonus e dell’Ecobonus può avvenire anche nei confronti di subappaltatori o di fornitori che eseguono lavori non agevolati, purché siano inclusi nel medesimo contratto d’appalto avente ad oggetto gli interventi cui si applicano i medesimi bonus fiscali.

Ammessa anche la cessione a favore di imprese diverse da quella che ha eseguito direttamente i lavori agevolati, ma facenti parte dello stesso Consorzio o della stessa Rete d’imprese.

Queste alcune delle precisazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate in una recente Circolare, che affronta nuovamente il tema della cessione del credito corrispondente alle detrazioni spettanti per interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus) e di prevenzione sismica (Sismabonus) eseguiti su fabbricati esistenti.

Come noto, il beneficiario della detrazione può cedere il credito a essa corrispondente alle imprese esecutrici o ad altri soggetti privati, con esclusione degli istituti di credito e degli intermediari finanziari, con facoltà per il cessionario che riceve il credito di procedere ad un’ulteriore cessione. La definizione di “altri soggetti privati” legittimati ad acquistare il credito fa riferimento, come chiarito da una precedente circolare, esclusivamente ai soggetti che sono collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione. Quest’ultima circolare ha ulteriormente chiarito che anche la seconda (e ultima) cessione deve avvenire nei confronti di un “soggetto collegato” al rapporto che ha dato origine alle detrazioni, ma ha offerto una definizione di “soggetti collegati” più ampia di quella fornita precedentemente. Tra quest’ultimi, potenziali acquirenti dei bonus, rientrano:

  • in caso di lavori effettuati da un’impresa appartenente ad un Consorzio o ad una Rete, le altre società consorziate o facenti parte della Rete che non hanno realizzato direttamente gli interventi, oppure anche lo stesso Consorzio o la Rete. La cessione non può comunque avvenire nei confronti di istituti di credito, intermediari finanziari o società finanziarie, anche se facenti parte del Consorzio o della Rete (salva l’ipotesi di cessione dell’Ecobonus da parte dei soggetti “incapienti”);
  • i subappaltatori e i fornitori di cui si serve l’impresa per realizzare gli interventi agevolati;
  • i subappaltatori e i fornitori che realizzano lavori non inclusi nell’ambito operativo dei bonus, purché si tratti di interventi rientranti complessivamente nello stesso contratto d’appalto da cui originano le detrazioni medesime (ad esempio, la cessione del credito può avvenire nei confronti dell’impresa che, nell’ambito di un appalto di riqualificazione energetica agevolato con l’Ecobonus, fornisca un impianto fotovoltaico di per sé non detraibile con tale agevolazione).

Per la detrazione connessa ad interventi antisismici, inoltre, è preclusa la possibilità di cedere agli istituti di credito o ad intermediari finanziari anche in caso di beneficiari “incapienti”, tenuto conto che, nell’ambito di questa detrazione, non è stata inserita una previsione analoga a quella stabilita per l’Ecobonus.

I crediti risultano cedibili, a titolo esemplificativo, nei confronti:

  • degli organismi associativi, compresi i Consorzi e le società consortili, anche se partecipati dai soggetti classificabili, ai fini dei conti nazionali, nel settore delle società finanziarie, qualora questi detengano una quota di partecipazione non maggioritaria o, più in generale, non esercitino un controllo di diritto o di fatto sull’ente partecipato o collegato;
  • delle Energy Service Companies (ESCO);
  • delle società di servizi energetici (SSE), accreditate presso il GSE, comprese le imprese artigiane e le loro forme consortili, che hanno come oggetto sociale, anche non esclusivo, l’offerta di servizi integrati per la realizzazione e l’eventuale successiva gestione di interventi di risparmio energetico.
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