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Tracciabilità delle retribuzioni – Non per somme erogate a diverso titolo

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha risposto al quesito avanzato da Confindustria in merito all’obbligo di tracciabilità e al divieto di erogazione in contanti della retribuzione (nostra notizia del 15 giugno 2018 dal titolo “Dal 1° luglio 2018 divieto pagamento retribuzione in contanti”).

In particolare, l’Istituto, nel ribadire che, ai sensi della norma suddetta, la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, dovrà essere pagata ai lavoratori attraverso la banca o un ufficio postale secondo le modalità previste, ha chiarito che l’obbligo di utilizzo di tali mezzi di pagamento riguarda esclusivamente gli elementi della retribuzione.

Pertanto, tale obbligo non interesserà la corresponsione di somme erogate a diverso titolo, quali ad esempio, gli anticipi di cassa per spese sostenute dal lavoratore nell’interesse dell’azienda e nello svolgimento della prestazione (rimborso di spese di viaggio, vitto, alloggio).

Sono esclusi anche i compensi erogati a chi effettua un tirocinio aziendale e quelle derivanti da borse di studio erogate da fondazioni, enti privati ed aziende.

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