Ultime notizie
Home / News tematiche / Lavoro, relazioni industriali e welfare / Decreto Sicurezza – Cosa cambia per cantieri ed immigrazione per le aziende

Decreto Sicurezza – Cosa cambia per cantieri ed immigrazione per le aziende

Il decreto legge cosiddetto “Sicurezza” recante “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’Interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata” è entrato in vigore il 5 ottobre 2016.

Il decreto, oltre a varie disposizioni che non riguardano direttamente le aziende, ha introdotto anche modifiche al Testo Unico sicurezza sul lavoro, al Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) ed al decreto legislativo n. 25/2008 (Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato).

In particolare, con riferimento ai casi in cui è obbligatoria la notifica preliminare di apertura cantiere, dal 5 ottobre 2018, il committente (o il responsabile dei lavori), pubblico o privato, dovrà inviare la stessa, oltre che alla ASL ed alla direzione provinciale del lavoro, anche al prefetto.

Il decreto prevede che l’invio a tali soggetti debba essere effettuato anche in caso di aggiornamenti dei contenuti della notifica stessa.

Con riferimento ai lavoratori stranieri si segnala, in particolare, che l’art. 1 del provvedimento, innovando alla vigente normativa, con l’introduzione del comma 1-bis all’art. 18-bis “Permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica”, recante la dicitura “casi speciali”, rilasciato per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza, prevede che tale permesso, di durata pari ad un anno, consenta l’accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l’iscrizione nell’elenco anagrafico di cui all’art. 4 del regolamento del D.P.R. n. 442/2000 o lo svolgimento di lavoro subordinato e autonomo, fatti salvi i requisiti minimi di età. Tale permesso, alla scadenza, può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio, qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi, ovvero per motivi di lavoro subordinato o autonomo.

Con introduzione dell’art. 20-bis viene previsto il “Permesso di soggiorno per calamità”, rilasciato allo straniero che versa in una situazione di contingente ed eccezionale calamità, la quale non consenta il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza. Tale permesso di soggiorno, di durata pari a sei mesi, è valido solo nel territorio nazionale e consente di svolgere attività lavorativa, ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Con introduzione del comma 12-sexies all’art. 22, nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis, è rilasciato allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un Permesso di soggiorno recante la dicitura “casi speciali”. Tale permesso, di durata pari a sei mesi, rinnovabile per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale e revocabile in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, ovvero qualora vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio, consente lo svolgimento di attività lavorativa e può essere convertito, alla scadenza, in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo.

Con l’art. 42-bis viene introdotto il “Permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile”, rilasciato qualora lo straniero abbia compiuto atti di particolare valore civile, salvo che ricorrano motivi per ritenere che lo straniero risulti pericoloso per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato. Tale permesso, di  durata pari a due anni, rinnovabile, consente l’accesso allo studio nonché allo svolgimento di attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato.

L‘art. 1, comma 2, del provvedimento contempla altre innovazioni prevedendo la possibilità del rilascio di un permesso di soggiorno annuale recante la dicitura “protezione speciale”, rinnovabile, che consente lo svolgimento dell’attività lavorativa ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Tale permesso, ai sensi del comma 8 dell’art. 1, è rilasciato, alla scadenza, anche ai titolari di permesso per motivi umanitari, concesso secondo la previgente formulazione della disposizione e in corso di validità all’entrata in vigore del decreto in esame.

Il comma 9 dell’art. 1 prevede, infine che, nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto, per i quali la Commissione territoriale non abbia accolto la domanda di protezione internazionale e abbia ritenuto sussistenti gravi motivi di carattere umanitario, allo straniero sia rilasciato un permesso di soggiorno, recante la dicitura “casi speciali”, della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato, alla scadenza del quale è previsto il rilascio del permesso di soggiorno annuale per “protezione speciale”.

Per ogni necessità o approfondimenti è possibile rivolgersi agli uffici della sede Territoriale di riferimento.

Print Friendly, PDF & Email

Check Also

Rapporto pari opportunità: prorogato dal 30 aprile 2024 al 15 luglio 2024 il termine ultimo per la presentazione del rapporto biennale

Il Ministero del Lavoro ha comunicato la proroga dal 30 aprile 2024 al 15 luglio …