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Trattamento di fine mandato (TFM) per amministratori: per tassazione e deducibilità non si applica la normativa del TFR

Il trattamento di fine mandato per gli amministratori, diversamente da quello di fine rapporto, non è disciplinato da nessuna norma specifica avendo natura pattizia; pertanto esso non ha un tetto massimo a va applicato semplicemente il criterio di congruità e ragionevolezza che si fonda sulla misura proporzionale ai compensi annualmente corrisposti agli amministratori.

Non esiste alcuna norma la quale indichi l’importo massimo degli emolumenti da assegnare all’organo amministrativo, nè tantomeno l’importo massimo del TFM; pertanto la determinazione del quantum da assegnare agli amministratori, sia per la parte diretta, sia per quella differita, attiene ad una scelta discrezionale dell’assemblea dei soci.

Quanto sopra è stato chiarito dalla Commissione tributaria di Milano, che conferma quanto deciso dai giudici di primo grado. Le sentenza, quindi, decide che non sono legittime le maggiori somme fiscali richieste dall’Agenzia delle Entrate, che si sono basate sulla erronea assimilazione dell’accantonamento al fondo TFM a quello per il fondo TFR in relazione all’equiparazione erroneamente effettuata dalla normativa dei compensi degli amministratori ai redditi di lavoro dipendente con conseguenziale attrazione della disciplina fiscale prevista per il lavoro dipendente anche all’accantonamento al fondo TFM.

Tenendo presenta tutto quanto sopra un’altra sentenza della CTR Lombardia afferma che il TFM è deducibile senza limiti in base alla quota maturata perché l’accantonamento del TFM segue regole diverse dal TFR. Di conseguenza, dichiara la sentenza, per quanto attiene ai criteri di determinazione dell’importo deducibile del TFM, occorre fare riferimento alla disciplina (di fonte normativa e contrattuale) dei rapporti tra amministratori e società, escludendo qualsiasi rilevanza alle disposizioni dettate per i lavoratori dipendenti.

Per ogni necessità sui casi specifici è possibile rivolgersi agli uffici della sede Territoriale di riferimento.

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