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Consiglio di Stato: la condanna di un «sindaco» supplente non basta a escludere un’impresa dalla gara

La commissione di un reato da parte di un sindaco supplente di una società non comporta l’esclusione della stessa da una procedura di gara per l’affidamento di un appalto pubblico.

Per altro verso, affinché operi la causa di esclusione legata alla commissione di determinati reati da parte di esponenti di un’impresa è necessario che gli stessi abbiano agito nell’interesse e a vantaggio dell’impresa medesima. Sono queste le principali affermazioni contenute in una recente sentenza del Consiglio di Stato, che individua il ruolo che devono ricoprire e le funzioni che devono esercitare i rappresentanti di un’impresa affinché i reati da essi posti in essere possano essere figurativamente attribuibili all’impresa stessa, determinandone l’esclusione dalla gara.

Il Consiglio di Stato delinea un quadro in base al quale la commissione di un reato da parte di una persona fisica che sia in qualche modo legata alla società non sempre produce l’esclusione di quest’ultima dalla procedura di gara. Perché ciò avvenga è necessario il ricorso di alcuni presupposti. In primo luogo la persona fisica deve rivestire nell’ambito della società un ruolo che implichi un’incidenza diretta sulla vita della società. Ciò significa che deve svolgere una delle funzioni indicate dal legislatore non in astratto ma in concreto. In tal senso occorre sottolineare che i sindaci supplenti non svolgono né poteri di vigilanza né poteri di controllo. Essi non hanno alcun ruolo attivo, poiché sono chiamati a subentrare ai sindaci effettivi esclusivamente nel caso di morte, rinuncia o decadenza di questi ultimi e restano in carica fino alla successiva assemblea. La condotta criminosa deve inoltre essere operata nell’esercizio concreto delle suddette funzioni, e quindi in nome e per conto della società. Infine, i reati devono essere stati commessi nell’interesse della società, nel senso che quest’ultima ne deve aver tratto un qualche vantaggio.

I presupposti indicati vengono a restringere l’ambito di applicazione delle norme che considerano la commissione di determinati reati quale cause di esclusione dalle gare. È necessario che vi sia un nesso funzionale tra posizione ricoperta, funzione svolta e interesse sociale affinché il reato posto in essere dalla persona fisica sia riconducibile alla società e determini quindi l’esclusione della stessa dalla procedura di gara.

E’ in questo senso che è possibile affermare che nel regime delle esclusioni non è sufficiente che vi sia un reato, ma è necessario che tale reato sia “qualificato”, caratterizzato cioè dai presupposti sopra richiamati.

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