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Credito Ricerca & Sviluppo: certificazione documentazione necessaria

Le imprese che intendono beneficiare del credito di imposta per le spese di ricerca e sviluppo, devono iniziare ad approntare tutta la documentazione richiesta.

La legge di Bilancio 2019 ha introdotto l’onere per l’impresa di redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di Ricerca & Sviluppo svolte in ciascun periodo di imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione.

Per le attività svolte internamente all’impresa, incaricato della stesura sarà il responsabile aziendale della R&S o il responsabile del progetto o del sottoprogetto, mentre occorrerà sempre la firma congiunta del rappresentante legale.

Per le attività commissionate a terzi saranno gli stessi commissionari a redigere e rilasciare la relazione.

Ulteriori documenti, relativi per esempio alle spese del personale e ai costi per strumenti e attrezzature, dovranno essere prodotti dalle imprese.

La corrispondenza tra documentazione contabile ed effettivo sostenimento delle spese dovrà poi risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato alla revisione legale dei conti.

Sulla natura della certificazione si è pronunciato il Ministero dello Sviluppo Economico con la circolare n. 38584 del 15.02.2019, dedicata appunto all’interpretazione delle novità apportate dalla legge di Bilancio.

In linea con quanto desumibile dal mutato dettato normativo, il Ministero ha precisato che al soggetto incaricato della predisposizione della certificazione non viene richiesta alcuna valutazione di carattere tecnico in ordine all’ammissibilità del credito.

La certificazione, che può essere redatta in forma libera, non è altro che un’attestazione della regolarità della documentazione contabile fornita e della certezza dei costi sostenuti, così come affermato dal paragrafo 7 della circolare 5/E/2016 e dal paragrafo 4.9.3 della circolare 13/E/2017 a cui il Mise rimanda per contenuti e modalità di rilascio della certificazione stessa.

La medesima circolare ricorda che, per le spese sostenute dal 2018, il rilascio della certificazione è condizione essenziale per il credito d’imposta: nessuna compensazione in F24 potrà essere effettuata prima dell’ottenimento della certificazione.

Ancora il Mise precisa che, dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2018, il legislatore ha stabilito che sono tenute alla certificazione anche le imprese obbligate per legge alla certificazione del bilancio (in precedenza esonerate).

Invariata la disposizione che prevede l’obbligo, per le imprese prive di collegio sindacale e non soggette alla revisione legale dei conti, di avvalersi della certificazione di un revisore o di una società di revisione iscritti nel registro dei revisori di cui al decreto legislativo 27.01.2010, n. 39 e osservanti i principi di indipendenza.

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