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Affidamento diretto fino a 150mila euro, anche dopo lo Sblocca-cantieri si applica il principio di rotazione

Il Decreto sblocca cantieri ha in parte ridisegnato le regole per l’affidamento dei contratti sottosoglia.

Ha infatti previsto nella fascia tra 40.000 euro e 150.000 euro per i lavori ovvero nella soglia comunitaria per i servizi e le forniture l’affidamento diretto. Quest’ultimo, tuttavia, deve essere preceduto dalla valutazione di tre preventivi per i lavori, mentre per i servizi e le forniture è necessario procedere al confronto tra almeno cinque operatori economici scelti tramite indagine di mercato o elenchi precostituiti, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.

Limitatamente ai lavori sono previste due ulteriori fasce di importo, tra 150.000 e 350.000 euro e tra 350.000 euro e un milione di euro. Per entrambe è previsto l’affidamento previo svolgimento in di una procedura negoziata previa consultazione di operatori economici selezionati tramite indagine di mercato o elenchi precostituiti, sempre nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti. Ciò che cambia è solo il numero dei soggetti da invitare, che è di dieci per la prima fascia e di quindici per la seconda.

Come si vede, il principio di rotazione viene esplicitamente ribadito nel caso degli inviti alle procedure negoziate. Nulla viene detto invece per gli affidamenti ricompresi tra 40.000 e 150.000 euro relativi a lavori, per i quali viene unicamente richiamata la previa valutazione di tre preventivi.

Si deve tuttavia ritenere che anche in quest’ultimo caso sia applicabile il principio di rotazione, nel senso che i preventivi non possono essere richiesti sempre ai medesimi soggetti.

Uno degli aspetti focali su cui si è concentrata l’attenzione della giurisprudenza è quello relativo alla posizione del contraente uscente rispetto all’applicazione del principio di rotazione. La giurisprudenza prevalente si è espressa nel senso della rigorosa applicazione del principio di rotazione, in base al quale l’ente appaltante, come regola generale, non deve procedere all’invito di colui che risulta titolare del contratto immediatamente precedente a quello oggetto di affidamento.

Secondo questo orientamento la regola generale può subire eccezioni solo in presenza di circostanze particolari, ossia in considerazione del numero ridotto di operatori presenti sul mercato, del grado di soddisfazione maturato nel precedente rapporto contrattuale o ancora dell’oggetto e delle caratteristiche del mercato di riferimento. In ogni caso, l’eventuale invito del contraente uscente deve essere sorretto da una attenta motivazione, sussistendo al riguardo un onere di motivazione rafforzato.

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