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Industria lapidei: siglato (29/10/2019) il nuovo contratto collettivo – Nuova tabella retributiva – Le altre novità

Il 29 ottobre scorso è stato sottoscritto l’Accordo di rinnovo del C.C.N.L. per l’industria dei materiali lapidei scaduto il 31 marzo 2019.

La normativa contrattuale disciplinante il tema dell’assunzione dei lavoratori è stata aggiornata alle vigenti disposizioni di legge in materia, prevedendo l’obbligo, all’atto dell’assunzione, di consegnare al lavoratore la modulistica riguardante l’iscrizione al Fondo di assistenza sanitaria integrativa ALTEA.

Relativamente, invece, al Fondo di previdenza complementare ARCO, le Parti hanno concordato, stante la natura volontaria e non obbligatoria dell’iscrizione del lavoratore a tale Fondo, di prevedere la messa a disposizione del lavoratore stesso della relativa documentazione informativa.

Le parti hanno pertanto previsto – insieme all’abrogazione dei compiti operativi del CPNL nonché del relativo Regolamento – la contestuale abrogazione della contribuzione ivi prevista a carico delle Aziende che, si ricorda, era pari ad un importo di 5 euro all’anno a dipendente da effettuarsi entro il 31 marzo di ogni anno (1 euro all’anno a dipendente per le Aziende operanti nei territori in cui è presente un Comitato paritetico settoriale provinciale).

Relativamente alla tutela della maternità e paternità, le parti, in conformità con la vigente normativa di legge in materia, hanno previsto la possibilità di fruizione del congedo parentale facoltativo (ex astensione facoltativa per maternità), in modo frazionato su base oraria.

L’accordo è intervenuto in materia di part-time, contratto a termine, contratto di somministrazione, banca ora solidale.

Aumenti retributivi e nuovi minimi tabellari mensili, aumento importo elemento garanzia retributiva  e modifiche contributive ARCO ED ALTEA

Sono previste tre tranche di aumenti retributivi a decorrere dal 1°giugno 2019, dal 1° dicembre 2020 e dal 1° gennaio 2022.

Relativamente all’erogazione in busta paga di tali nuovi valori, si precisa che l’accordo prevede che gli aumenti dei minimi tabellari contrattuali mensili in vigore alla data di scadenza del C.C.N.L. 28 giugno 2016, abbiano decorrenza a partire dal 01/06/2019 con la conseguenza che, in occasione dell’erogazione in busta paga della prima tranche di aumento degli stessi minimi tabellari mensili, le Aziende erogheranno anche le somme relative agli aumenti intercorrenti tra la mensilità di giugno 2019 e quella antecedente a quella di applicazione dell’accordo di rinnovo del C.C.N.L.

Va evidenziato che, stante l’impossibilità, per evidenti esigenze contabili, di applicare gli incrementi dei minimi tabellari mensili fin dalla mensilità afferente al mese di ottobre 2019, gli stessi, comprensivi di quelli relativi alle mensilità arretrate, saranno erogati in busta paga con la mensilità afferente al mese di novembre 2019.

Si ricorda infine che le Parti hanno concordato di predisporre, nella fase di stesura del nuovo testo contrattuale, la tabella dei minimi contrattuali conglobati comprensivi di minimi tabellari mensili più indennità di contingenza mensile più EDR.

Dal 1° giugno 2019 varia l’importo dell’elemento di garanzia retributiva che, però deve essere erogato solo in presenza delle condizioni previste.

Si è concordato di incrementare a decorrere dal 1° luglio 2020 e dal 1° luglio 2021 l’aliquota contributiva a carico delle aziende aventi lavoratori aderenti ad Arco.

A decorrere dal 1° gennaio 2020, è previsto un aumento del  contributo obbligatorio a carico delle Aziende per il finanziamento del Fondo di assistenza sanitaria integrativa individuato dalle parti stipulanti il C.C.N.L. (Altea).

Allegato n° 4 al C.C.N.L. – Quota contrattuale

Le Parti hanno concordato una quota contribuzione una tantum a favore delle OO.SS. Feneal-Filca-Fillea firmatarie dell’accordo di rinnovo del C.C.N.L. nella misura di 30 euro.

In particolare, si è stabilito che le Aziende, nel corso del mese di novembre 2019, informeranno i lavoratori (anche mediante la semplice affissione nella bacheca aziendale dell’Allegato n.4 al C.C.N.L.) che, in occasione del rinnovo del C.C.N.L., le OO.SS. Feneal-Filca-Fillea chiedono ai lavoratori non iscritti al sindacato, una quota associativa straordinaria a titolo di “contributo per rinnovo contratto” pari ad euro 30,00.

Entro 30 giorni dall’avvenuta comunicazione da parte dell’Azienda della richiesta sindacale di cui sopra, i lavoratori possono manifestare la volontà di “non accettazione” della trattenuta. Tale volontà andrà comunicata per iscritto all’Azienda.

Le Aziende effettueranno la ritenuta ai lavoratori non iscritti a Feneal-Filca-Fillea e che non abbiano manifestato la volontà di non accettazione della trattenuta stessa, sulla retribuzione del mese di gennaio.

Le quote trattenute saranno versate dalle Aziende sul previsto conto corrente bancario IBAN.

Il testo del nuovo accordo di rinnovo è disponibile presso gli uffici della sede Territoriale di riferimento.

La nuova tabella retributiva dal 1° giugno 2019 è disponibile presso i citati uffici o reperibile, per il periodo della sua validità, su questo stesso sito internet nell’Area Riservata “Tabelle Retributive”.

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