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Tachigrafo e obblighi di formazione a carico delle imprese

I recenti provvedimenti normativi in materia di corsi di formazione sull’utilizzo del cronotachigrafo analogico o digitale non introducono nuovi obblighi.

Vengono individuati i soggetti autorizzati ad erogare i corsi di formazione suddetti e gli argomenti oggetto del programma formativo. La durata dei corsi è stabilita in un minimo di 8 ore con la previsione del rilascio di un attestato finale, redatto in triplice copia (uno per il soggetto erogatore, uno per il partecipante e uno per l’impresa di autotrasporto) con validità quinquennale il quale rappresenta “documento idoneo a dimostrare l’assolvimento dell’onere formativo” previsto dalla normativa vigente. Decorsi i cinque anni l’attestato perde di valore.

Pertanto le imprese di trasporto o, nel caso del conto proprio, le imprese/datori di lavoro degli addetti a svolgere le funzioni di autista su veicoli per i quali la normativa richiede l’utilizzo del cronotachigrafo al fine di verificare il corretto rispetto dei tempi di guida e risposo, hanno la facoltà (e non l’obbligo) di far svolgere, a proprie spese, ai dipendenti appositi corsi di formazione dai soggetti abilitati.

L’assicurare ai conducenti idonea formazione ha come diretta conseguenza per le imprese/datori di lavoro di poter essere sollevate dalla corresponsabilità in materia di infrazioni commesse dagli autisti legate all’utilizzo del tachigrafo e rispetto dei tempi di guida e riposo previste dal Codice della Strada. E’ questa la novità di rilievo del recente decreto in materia.

Le imprese potranno di fatto automaticamente dimostrare alle autorità di controllo che le eventuali infrazioni, commesse dai propri autisti sul mancato rispetto delle norme relative ai tempi di guida e di riposo e al funzionamento del tachigrafo, non potranno essere anche a loro attribuite poiché hanno fornito ai propri dipendenti gli strumenti di conoscenza e la formazione necessaria; quindi, la responsabilità sarà ascrivibile al solo dipendente.

E’ quindi rimessa alla scelta dell’impresa la decisione se far frequentare o meno ai propri autisti i corsi di formazione suddetti. Si ribadisce che la mancata frequentazione in sé non è assolutamente sanzionata.

Per quanto riguarda le istruzioni operative che devono, oltre alla formazione, essere garantite agli autisti nella genericità delle norme regolamentari, viene precisato solamente che l’impresa che ha assolto tale onere rilascia un foglio al proprio dipendente che questi controfirma e che costituisce documento idoneo a provare tale adempimento per la durata di un anno. Peraltro viene previsto che l’impresa, che ha anche l’onere di svolgere verifiche periodiche sull’attività dei conducenti ogni 90 giorni, possa all’esito di tale controlli rilasciare un resoconto scritto, controfirmato anche in questo caso dal conducente, che va conservato per almeno un anno. Si tratta quindi di documenti ai quali viene attribuite efficacia probante ai fini di eventuali controlli non solo su strada ma anche presso i locali dell’impresa.

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