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Termini per la presentazione delle domande di Cigo Eventi Meteo – Periodi di proroga – Chiarimenti

L’INPS ha fornito alcuni chiarimenti in merito ai termini per la presentazione delle domande di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria per eventi meteo nonché in relazione alle richieste di proroga dello stesso trattamento.

Per ovviare alle criticità emerse in merito alle istanze per eventi meteo che si verifichino in periodi differenti, al fine di agevolare le imprese e su richiesta anche della nostra Associazione, l’INPS ha stabilito che dette istanze dovranno essere presentate entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il primo evento meteo.

Pertanto, gli eventi meteo che si verifichino nello medesimo mese, potranno essere comunicati attraverso un’UNICA domanda, entro il 30° giorno del mese successivo.

Ciò permetterà di evitare il rigetto della domanda con la motivazione “fuori termine”, finora utilizzato dall’Istituto, che richiedeva la presentazione di differenti istanze per eventi meteo collocati in settimane e/o mesi diversi.

Tale nuova procedura è entrata in vigore dal 18/10/2017.

Se le domande presentate antecedentemente al suddetto termine, non potessero essere ripresentate nei nuovi termini previsti (laddove sussistessero delle criticità), l’INPS ha chiarito che, ove il provvedimento di rigetto non sia stato notificato in tempo utile, e per le solo istanze di Cigo che a tale data, risultino in corso di istruttoria o siano oggetto di ricorso non ancora deciso, sarà possibile dar luogo ad una nuova disamina delle stesse in via di autotutela. Ciò potrà consentire un accoglimento parziale per i soli periodi riferiti ad eventi meteo per i quali l’originaria istanza risultasse nei termini.

In relazione ai periodi di proroga della Cigo, l’INPS ha confermato che il concetto stesso di proroga presuppone una prosecuzione, senza soluzione temporale, di un intervento già richiesto.

Tale presupposto consente di superare le prassi difformi adottate dalle Sedi INPS nelle istruttorie, che, in alcuni casi, hanno dato luogo al rigetto delle istanze essendo giudicati eventi non transitori. In tali casi, infatti, il requisito della temporaneità dell’evento e della previsione di ripresa dell’attività lavorativa non viene meno, ma andrà esaminato prendendo in considerazione l’intero arco temporale richiesto, comprensivo delle proroghe.

Per qualsiasi necessità anche di assistenza nei rapporti con l’INPS e di chiarimenti, gli uffici delle Sedi Territoriali di Confindustria di appartenenza, restano a completa disposizione.

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