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“Sismabonus” e detrazioni per la casa – I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate,in un recente interpello, ha fornito alcuni importanti chiarimenti in materia di “Sismabonus”, sull’eventuale cumulabilità con le altre detrazioni per la casa e sui limiti di spesa agevolabili.

Nello specifico l’Amministrazione finanziaria ha  chiarito che il contribuente non può avere la possibilità di scegliere se ripartire la detrazione del Sismabonus in dieci quote annuali di pari importo (anziché 5), soprattutto nelle ipotesi di “interventi incisivi” che, come noto, danno diritto ad una percentuale più alta del beneficio (70% o 80%).

Inoltre ha confermato, anche nell’ambito del Sismabonus, il principio secondo cui sono comunque agevolabili le spese sostenute per interventi di manutenzione ordinaria, quando realizzati nell’ambito di lavori più vasti e necessari al completamento dell’opera nel suo complesso.

Infine, ha fornito il corretto comportamento da assumere, relativamente al calcolo del limite massimo di spesa agevolabile, nell’ipotesi in cui sul medesimo edificio siano effettuati interventi antisismici (Sismabonus), di manutenzione straordinaria e di riqualificazione energetica.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il limite di spesa agevolabile, attualmente 96.000 euro, è unico in quanto riferito all’immobile e ricomprende tutti gli interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza antisismica, poiché possono essere ricompresi in un “unico” progetto.

Sempre con riferimento al calcolo del limite massimo delle spese agevolabili, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che:

  • nel caso di interventi di prosecuzione di lavori già iniziati negli anni precedenti, sullo stesso immobile, per il conteggio del plafond a disposizione occorre tener conto di tutte le spese sostenute per il medesimo intervento, indipendentemente dal periodo d’imposta in cui sono state sostenute. Tale vincolo non sussiste se negli anni successivi sono effettuati “interventi nuovi”, ovvero interventi certificati da un titolo abilitativo autonomo;
  • i lavori di riqualificazione energetica hanno un diverso limite di spesa (che varia in funzione della tipologia di intervento effettuato) e, pertanto, sarà un plafond autonomo rispetto a quello previsto per gli interventi di ristrutturazione edilizia e sismabonus.

In sostanza, viene confermata la piena cumulabilità tra le due agevolazioni, Sismabonus ed Ecobonus.

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