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Appalti, Cantone torna sui motivi di esclusione: le indicazioni post-correttivo

L’Anac, con un recente comunicato del presidente Raffaele Cantone, torna sul tema dei motivi di esclusione delle imprese dalle procedure di gara. Una questione rivista in diversi passaggi dal correttivo che, quindi, ha reso necessario un nuovo intervento dell’Authority per facilitare la vita degli operatori.

Il primo chiarimento riguarda il motivo di esclusione relativo all’assenza di condanne penali. Il codice, su questo punto, stabilisce che l’esclusione «deve essere disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti», tra gli altri, «dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo». Le indicazioni fornite dalla norma, secondo l’Autorità, devono essere interpretate avendo a riferimento i sistemi di amministrazione e controllo delle società di capitali disciplinati dal codice civile. Pertanto le verifiche su un’eventuale condanna andranno effettuate nei confronti dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico; nei confronti dei membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e dei membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico. Infine, nei confronti dei membri del consiglio di gestione e del consiglio di sorveglianza nelle società con sistema di amministrazione dualistico.

L’Anac parla, poi, dell’attestazione del possesso dei requisiti. Questo deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell’impresa concorrente, indicando i dati identificativi dei diversi soggetti richiesti dalla legge. In tal senso l’Autorità suggerisce ai rappresentanti legali dei concorrenti, di provvedere alla preventiva acquisizione, indipendentemente da una specifica gara, delle autodichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte di ciascuno dei soggetti individuati dalla norma, imponendo agli stessi l’onere di comunicare eventuali variazioni e prevedendone, comunque, una periodica rinnovazione.

Infine, c’è il tema della verifica delle dichiarazioni sull’assenza dei motivi di esclusione. Ferma restando l’obbligatorietà del controllo sul primo classificato, da effettuare prima dell’aggiudicazione dell’appalto, le stazioni appaltanti possono procedere al controllo della veridicità e sostanza delle altre autodichiarazioni anche a campione e «in tutti i casi in cui ciò si rendesse necessario per assicurare la correttezza della procedura, ivi compresa l’ipotesi in cui sorgano dubbi sulla veridicità delle stesse».

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