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Sabatini-ter: i chiarimenti del MISE nella circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017

Sono state definite dal Ministero dello Sviluppo Economico le modalità per fruire della cosiddetta Nuova Sabatini.

La circolare fornisce le istruzioni per un corretto utilizzo delle operazioni, gli schemi di domanda e di dichiarazione ed infine la documentazione aggiuntiva che l’impresa è tenuta a presentare per poter beneficiare delle agevolazioni.

Le disposizioni si applicano a tutte le domande,  sia a quelle relative agli investimenti ordinari, sia a quelle relative agli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.

In generale, l’intervento agevolativo è strutturato secondo gli step riportati di seguito:

  • la PMI presenta alla banca/intermediario finanziario la domanda di agevolazione unitamente alla richiesta di finanziamento per l’acquisizione di investimenti;
  • la banca/intermediario finanziario verifica la regolarità formale e la completezza della documentazione trasmessa dalla PMI, nonché la sussistenza dei requisiti di natura soggettiva relativi alla dimensione di impresa e, sulla base delle domande di finanziamento pervenute, trasmette al Ministero richiesta di prenotazione delle risorse relative al contributo;
  • la banca/intermediario finanziario, previa conferma da parte del Ministero della disponibilità, totale o parziale, delle risorse erariali da destinare al contributo, ha facoltà di concedere il finanziamento alla PMI mediante l’utilizzo della provvista resa disponibile da CDP, ovvero mediante diversa provvista. La concessione del finanziamento può essere assistita dalla garanzia del Fondo di garanzia, nella misura massima dell’80% dell’ammontare del finanziamento stesso;
  • la banca/intermediario finanziario che decida di concedere il finanziamento alla PMI, adotta la relativa delibera e la trasmette al Ministero, unitamente alla documentazione inviata dalla stessa PMI in fase di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni;
  • il Ministero adotta il provvedimento di concessione del contributo, con l’indicazione dell’ammontare degli investimenti ammissibili, delle agevolazioni concedibili e del relativo piano di erogazione, nonché degli obblighi e degli impegni a carico dell’impresa beneficiaria e lo trasmette alla stessa e alla relativa banca/intermediario finanziario. Il contributo concesso dal Ministero alla PMI, a fronte del finanziamento, è pari all’ammontare degli interessi, calcolati su un piano di ammortamento quinquennale convenzionale con rate semestrali posticipate, al tasso del 2,75% annuo per gli investimenti ordinari e del 3,575% annuo per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti;
  • la banca/intermediario finanziario si impegna a stipulare il contratto di finanziamento con la PMI e ad erogare alla stessa il finanziamento in un’unica soluzione ovvero, nel caso di leasing finanziario, al fornitore entro trenta giorni dalla data di consegna del bene ovvero alla data di collaudo se successiva. La stipula del contratto di finanziamento può avvenire anche prima della ricezione del decreto di concessione del contributo;
  • la PMI, ad investimento ultimato, compila, in formato digitale ed esclusivamente attraverso l’accesso alla piattaforma, la dichiarazione attestante l’avvenuta ultimazione, nonché, previo pagamento a saldo dei beni oggetto dell’investimento, la richiesta di erogazione della prima quota di contributo e le trasmette al Ministero, unitamente all’ulteriore documentazione richiesta

La circolare, inoltre, fa presente che possono beneficiare delle agevolazioni le PMI che alla data di presentazione della domanda:

  • sono regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese;
  • sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
  • non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
  • non si trovano in condizioni tali da risultare “imprese in difficoltà” così come individuate al punto 18 dell’art. 2 del regolamento GBER.

La circolare è disponibile presso le sedi Territoriali di riferimento.

 

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