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Trasporti: Covid-19 – DPCM 11 giugno 2020

Il provvedimento (https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario) dà attuazione alle disposizioni contenute nei Decreti Legge sin qui emanati ed ha efficacia dal 15 giugno al 14 luglio 2020. Restano salvi i diversi termini di durata delle singole misure contenute nel decreto medesimo.

Il DPCM interviene nuovamente sulla disciplina degli ingressi in Italia e su alcune tipologia di trasporti.

Misure urgenti di contenimento del contagio (art.1, comma 1)

Si prevede che i Presidenti delle Regioni possono continuare ad effettuare la programmazione dei servizi di TPL di linea e non, con riduzioni o soppressione di alcuni servizi, sempreché siano assicurati i servizi minimi essenziali; questi ultimi, dovranno, comunque, essere modulati per evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto. Con provvedimento ministeriale, per le medesime finalità di contenimento dell’epidemia, si potrà disporre riduzioni e sospensioni dei servizi di trasporto, anche internazionali, imponendo specifici obblighi a utenti, equipaggi, vettori e armatori.

Disposizioni in materia di ingresso in Italia (art. 4)

La disposizione conferma e proroga nel tempo le disposizioni in precedenza adottate per regolamentare gli accessi delle persone sul territorio nazionale, da ultimo, dal DPCM 17.05.2020, con una modifica che si limita ad accorpare in un termine unico complessivo di 120 ore la franchigia per gli spostamenti di lavoro all’estero di personale di imprese italiane, in precedenza articolata in un termine ordinario di 72 ore, con possibile proroga di ulteriori 48 ore.

In particolare, ferme restando le indicazioni dell’art.1, commi 4 e 5  del D.L. 33/2020 (spostamenti da e per l’estero sono liberi e possono essere limitati solo con DPCM adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n.19 del 2020, anche in relazione a specifici Stati e territori) e dell’ art. 6  del Decreto in commento (spostamenti liberi con UE, Schengen, Regno Unito, Andorra, Principato Monaco, Vaticano, San Marino, salvo specifiche deroghe; vedi oltre), si conferma che chiunque intenda fare ingresso sul territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale ferroviario o stradale, da Paesi diversi da quelli indicati dall’art. 6 del decreto (Paesi UE, Schengen, Regno Unito, Andorra, Principato Monaco, Vaticano, San Marino) o che abbia soggiornato nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia in tali diversi Paesi, è tenuto ai fini dell’accesso al servizio, a consegnare al vettore, all’atto dell’imbarco, una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, che indichi, in modo chiaro e dettagliato per consentire le specifiche verifiche da parte dei vettori (motivi del viaggio; indirizzo dell’abitazione o dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, con indicazione del mezzo di trasporto privato che sarà utilizzato per raggiungerlo; recapito telefonico in cui ricevere le comunicazioni durante il periodo di isolamento fiduciario). I vettori e gli armatori, prima dell’imbarco, sono tenuti ad acquisire e verificare la dichiarazione dei passeggeri, a misurare la temperatura, vietando l’imbarco in caso di stato febbrile ovvero in caso di documentazione incompleta. Inoltre, sono chiamati a mettere in atto tutte le misure organizzative che in conformità alle indicazioni del “Protocollo per il contenimento dell’epidemia nel settore del trasporto e della logistica” sottoscritto da imprese e sindacati il 20 marzo 2020 (allegato 14 del DPCM) nonché alle “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento dell’epidemia” (allegato 15 del DPCM) assicurano in tutti i momenti del viaggio il rispetto della distanza minima di un metro tra i passeggeri, nonché l’utilizzo da parte dell’equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuale, con contestuale indicazione delle situazioni in cui gli stessi possono essere temporaneamente ed eccezionalmente rimossi.

Le persone sopra indicate, in ingresso in Italia, anche se asintomatiche, sono obbligate a darne comunicazione all’Azienda Sanitaria territorialmente competente, e a svolgere un periodo di isolamento fiduciario di 14 giorni presso l’indirizzo comunicato all’atto dell’imbarco. In caso di insorgenza di sintomi Covid-19 sono tenute a darne comunicazione tempestiva all’Autorità sanitaria, attraverso i numeri telefonici per l’emergenza.

Le persone fisiche che entrano in Italia con i propri mezzi di trasporto, da Paesi diversi da quelli indicati dall’art. 6 del decreto (Paesi UE, Schengen, Regno Unito, Andorra, Principato Monaco, Vaticano, San Marino) o che abbiano soggiornato nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia in tali diversi Paesi, sempre fermo restando il rispetto delle indicazioni recate dall’art. 1, commi 4 e 5 del D.L. n. 33/2020 (spostamenti da e per l’estero sono liberi e possono essere limitati solo con DPCM adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n.19 del 2020, anche in relazione a specifici Stati e territori) e dall’art. 6  del decreto (spostamenti liberi con UE, Schengen, Regno Unito, Andorra, Principato Monaco, Vaticano, San Marino, salvo specifiche deroghe; vedi oltre), anche se asintomatiche, sono parimenti tenute a dare comunicazione del loro ingresso all’Azienda sanitaria competente e sono sottoposte al periodo di isolamento fiduciario di 14 giorni nel luogo indicato in tale comunicazione. Anche per loro, in caso di insorgenza di sintomi, scatta l’obbligo di tempestiva comunicazione all’Autorità sanitaria, attraverso i numeri telefonici dedicati all’emergenza.

Vengono, inoltre, confermate le modalità con cui l’operatore di sanità pubblica, alla luce delle comunicazioni ricevute, debba provvedere alla prescrizione della permanenza domiciliare (contatto telefonico della persona e raccolta di informazioni su zone di soggiorno e percorso di viaggio da lei effettuato nei 14 giorni precedenti; informazione del medico di medicina generale o pediatra da cui la persona è assistita dell’avvio dell’isolamento fiduciario; certificare l’assenza dal lavoro, rilascio  di una dichiarazione all’INPS, al datore di lavoro, e al medico “di famiglia” o pediatra di una dichiarazione che attesti che per motivi di sanità pubblica la persona è stata posta in quarantena precauzionale specificandone la data di inizio e fine; accertamento dell’assenza di sintomi da parte della persona e degli eventuali conviventi; informazione della persona sui sintomi, la contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da adottare per proteggere i conviventi.

Le disposizioni e le limitazioni sopra esposte non trovano applicazione per:

  1. gli equipaggi dei mezzi di trasporto;
  2. il personale viaggiante delle imprese;
  3. i cittadini e i residenti nell’Unione Europea, negli Stati parte dell’accordo di Schengen, in Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro;
  4. il personale sanitario;
  5. i lavoratori transfrontalieri, in movimento per motivi di lavoro o rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
  6. il personale di imprese aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;
  7. i movimenti da e per la Repubblica di San Marino o lo Stato della Città del Vaticano;
  8. i funzionari e gli agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, gli agenti diplomatici, il personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, i funzionari e gli impiegati consolari;
  9. gli alunni e gli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.

Si conferma, infine, la possibilità di adottare specifiche deroghe alla disciplina indicata, con Decreto interministeriale, in casi eccezionali e comunque esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei cittadini all’Estero e di adempimento di obblighi internazionali.

Transiti e soggiorni di breve durata (art. 5)

Si conferma e proroga nel tempo, quanto, già, previsto sul tema dal DPCM 17 maggio scorso, anche in questo caso, con la sola modifica dell’accorpamento dei termini delle franchigie temporali ordinarie e delle possibili proroghe, in precedenza previste.

In particolare, in deroga all’obbligo di isolamento fiduciario previsto dall’articolo 4, si prevede che le persone in ingresso in Italia, per motivi di lavoro, necessità, o salute, con mezzi di trasporto di linea, da Paesi diversi da quelli indicati dall’art. 6 del decreto (Paesi UE, Schengen, Regno Unito, Andorra, Principato Monaco, Vaticano, San Marino) o che abbiano soggiornato nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia in tali diversi Paesi, hanno una franchigia complessiva di 120 ore di tempo per soggiornare nel territorio nazionale e sono tenute a fornire al vettore o armatore, con cui effettuano lo spostamento verso il nostro Paese, una dichiarazione di autocertificazione, dove vengono specificati i motivi del viaggio (motivi di lavoro, necessità, salute) e la durata della permanenza; l’indirizzo del luogo di soggiorno in Italia (in caso di più luoghi, vanno indicati tutti) e il mezzo privato con cui lo si raggiunge; recapito telefonico per essere contattato.

Contestualmente alla compilazione della dichiarazione, chi entra in Italia assume l’obbligo di lasciare il nostro Paese al termine del periodo di permanenza dichiarato (non eccedente la durata complessiva di 120 ore), superato tale termine, di iniziare il periodo di auto isolamento fiduciario nel luogo indicato nel modulo, nonché, in caso di manifestazione dei sintomi di contagio da virus COVID-19, di avvertire l’Autorità sanitaria, attraverso gli opportuni numeri per l’emergenza sottoponendosi alle relative determinazioni.

In ogni caso, le persone in ingresso in Italia sopra indicate, anche se asintomatiche, devono comunque comunicare il loro ingresso all’Azienda sanitaria territorialmente competente.

Analogamente, in caso di ingresso in Italia, esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, con mezzo di trasporto privato o proprio, da Paesi diversi da quelli indicati dall’art. 6 del decreto (Paesi UE, Schengen, Regno Unito, Andorra, Principato Monaco, Vaticano, San Marino) o avendo soggiornato nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia in tali diversi Paesi, le persone per poter soggiornare nel territorio nazionale per un periodo massimo di 120 ore, sono tenute a dare tempestiva comunicazione del loro ingresso al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale di competenza del punto di entrata nel territorio nazionale, rendendo, contestualmente, la medesima dichiarazione di autocertificazione riportata in precedenza, per i casi di trasporto di linea.

In caso di trasporto terrestre che preveda l’attraversamento del territorio nazionale come transito per altro Paese UE o extra UE, si è comunque tenuti a comunicare il proprio ingresso al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale di competenza del punto di ingresso nel territorio nazionale, e in caso di insorgenza di sintomi collegabili al virus COVID-19 a darne tempestiva comunicazione all’Autorità Sanitaria. La permanenza massima in caso di transito è di 36 ore. Superati tali termini, scattano gli obblighi di comunicazione e isolamento fiduciario validi per le persone in ingresso in Italia.

Con specifico riferimento al trasporto aereo, in caso di viaggio con transito in Italia e destinazione estera, i passeggeri non sono tenuti alla comunicazione alla azienda sanitaria e alla autocertificazione sopra esposte, fermo restando l’obbligo di segnalare con tempestività l’eventuale insorgenza di sintomi alla ASL competente.

I passeggeri in transito ai fini dell’accesso al servizio di trasporto verso l’Italia sono comunque tenuti a fornire al vettore una dichiarazione di autocertificazione, che specifichi: motivi del viaggio e durata della permanenza in Italia; la località finale del viaggio; codice identificativo del viaggio e del mezzo di trasporto di linea con cui si raggiunge la meta finale; recapito telefonico per contatti durante la permanenza in Italia. I passeggeri, inoltre, non si devono allontanare, all’interno delle aerostazioni, dalle aree specificamente loro destinate.

In caso di viaggio aereo con destinazione finale in Italia e transito in altro aeroporto italiano, i passeggeri comunicano la propria presenza all’Azienda sanitaria locale competente rispetto alla destinazione finale una volta compiuto lo sbarco (che si considera come il luogo di sbarco del mezzo di trasporto di linea con cui si è fatto ingresso in Italia).

Anche le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione per:

  1. gli equipaggi dei mezzi di trasporto;
  2. il personale viaggiante delle imprese;
  3. i cittadini e i residenti nell’Unione Europea, negli Stati parte dell’accordo di Schengen, in Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro;
  4. il personale sanitario;
  5. i lavoratori transfrontalieri, in movimento per motivi di lavoro o rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
  6. il personale di imprese aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;
  7. i movimenti da e per la Repubblica di San Marino o lo Stato della Città del Vaticano;
  8. i funzionari e gli agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, gli agenti diplomatici, il personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, i funzionari e gli impiegati consolari;
  9. gli alunni e gli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.

Si conferma, infine, la possibilità di adottare specifiche deroghe alla disciplina indicata, con Decreto interministeriale, in casi eccezionali e comunque esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei cittadini all’Estero e di adempimento di obblighi internazionali.

Ulteriori disposizioni in tema di spostamenti da e verso l’estero (art.6)

Anche questo articolo conferma quanto dal DPCM 17 maggio, estendendo, fino al 30 giugno p.v. il divieto di spostamenti da e verso Paesi diversi da quelli indicati nell’articolo, (Paesi UE, Schengen, Regno Unito, Andorra, Principato Monaco, Vaticano, San Marino) salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute, ferma restando la possibilità di rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

In particolare, si prevede che, fatte salve le limitazioni disposte per specifiche aree del territorio nazionale, ai sensi dell’art.1, comma 3, del D.L. 33/2020, non sono, quindi, soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e per i seguenti Stati:

  1. Stati membri dell’Unione Europea;
  2. Stati parte dell’accordo di Schengen;
  3. Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord;
  4. Andorra, Principato di Monaco;
  5. Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.

Come in precedenza riportato, l’articolo conferma che gli adempimenti previsti dall’art. 4 del decreto per gli ingressi in Italia e dall’art. 5 per i transiti e i soggiorni brevi si applicano esclusivamente alle persone fisiche che fanno ingresso in Italia da Stati o territori diversi da quelli sopra elencati, ovvero che abbiano ivi soggiornato nei 14 giorni anteriori all’ingresso in Italia.

Disposizioni in materia di navi da crociera (art. 7)

Viene prorogato nel tempo quanto in precedenza da ultimo disposto dal DPCM 17 Maggio, come integrato con Decreto interministeriale n. 207, in materia di navi da crociera, confermando la sospensione dei servizi e la possibilità per le navi battenti bandiera estera di entrare nei porti nazionali esclusivamente per la sosta inoperosa.

Si prevede la sospensione dei servizi di crociera operati da navi passeggeri italiane.

Per le crociere attualmente in servizio, si conferma che le società di gestione, gli armatori e i comandanti di navi italiane non possono imbarcare passeggeri in aggiunta a quelli già a bordo fino al termine della crociera, con l’obbligo di sbarco di tutti i passeggeri nel porto di destinazione finale, qualora non siano già stati sbarcati nei porti di scalo.

Con riferimento allo sbarco di passeggeri di navi che fanno ingresso in Italia, i passeggeri con domicilio, residenza o dimora abituale in Italia sono tenuti alla tempestiva comunicazione del proprio ingresso in Italia all’azienda sanitaria locale competente e sono sottoposti alla misura cautelare dell’isolamento fiduciario per 14 giorni, dovendo segnalare all’Autorità sanitaria l’eventuale manifestarsi di sintomi collegabili al virus COVID-19.

Per i passeggeri di nazionalità italiana, ma con residenza estera, si applicano le medesime misure descritte in precedenza, con isolamento presso un indirizzo sul territorio nazionale da loro indicato al momento dello sbarco, oppure con possibilità, in alternativa, di richiesta di trasferimento, a carico dell’armatore, presso destinazioni estere, con trasporto aereo o stradale. I passeggeri di nazionalità estera sono immediatamente trasferiti presso destinazioni estere a spese dell’armatore della nave. I passeggeri di nazionalità italiana possono raggiungere il luogo dove svolgere il periodo di isolamento fiduciario esclusivamente mediante mezzi di trasporto privati.

Quanto riportato per i passeggeri, articolato in base alle diverse nazionalità e residenze individuali, si applica anche all’equipaggio della nave che, a seguito di autorizzazione da parte dell’Autorità sanitaria, può porsi in auto isolamento a bordo della nave.

Salvo disposizioni diverse da parte dell’autorità sanitaria, nel caso sia stato accertato a bordo almeno un caso di contagio Covid-19, per i passeggeri che durante la crociera abbiano avuto contatto stretto con persona contagiata da COVID-19 sono sottoposti a quarantena presso la località da loro indicata sul territorio nazionale. In alternativa, possono richiedere immediato trasferimento con trasporto protetto e dedicato, a spese dell’armatore, presso destinazioni fuori dai confini nazionali.

A tale disciplina è possibile derogare con decreto interministeriale, in casi eccezionali e comunque esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei cittadini all’estero e di adempimento di obblighi internazionali.

Misure in materia di trasporto pubblico di linea (art 8)

Si conferma che, al fine di contrastare il diffondersi dell’epidemia, le attività di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne sono espletate anche sulla base di quanto previsto dal citato “Protocollo per il contenimento dell’epidemia nel settore del trasporto e della logistica” sottoscritto da imprese e sindacati il 20 marzo 2020 (allegato 14 del DPCM), nonché dalle “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento dell’epidemia” (allegato 15 del DPCM).

Infine, si prevede come in precedenza che, in relazione ad eventuali nuove esigenze, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti può, con proprio Decreto integrare o modificare le richiamate Linee guida e, previo accordo con i sottoscrittori, il Protocollo condiviso di regolamentazione del settore trasporto e logistica.

Esecuzione e monitoraggio delle misure (art. 10)

L’esecuzione dell’adozione delle misure e l’effettiva attuazione delle stesse è demandata al Prefetto competente per territorio che informa il Ministero dell’Interno. Per adempiere a tale compito si avvale delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell’ispettorato nazionale del lavoro e del comando carabinieri per la tutela del lavoro, e ove sia necessario delle forze armate.

Per ogni ulteriore necessità è possibile rivolgersi alla sede Territoriale di riferimento.

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