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Ammortizzatori Sociali Emergenza COVID 19 – CIGO, FIS e CIG in deroga – Strumenti in materia di lavoro – Ultime Novità

Con la pubblicazione del Decreto legge n. 52 del 16 giugno 2020, sono state introdotte una serie di misure urgenti e di variazioni alle disposizioni di cui al Decreto “Cura Italia” ed al Decreto “Rilancio” in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché alla proroga di una serie termini in materia di Reddito di Emergenza e di Emersione di Rapporti di Lavoro.

CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA e FONDO INTEGRAZIONE SALARIALE

Per quanto attiene la Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) ed il Fondo di Integrazione Salariale (FIS), il Decreto prevede che:

– i datori di lavoro che abbiano fruito della CIGO per l’intero periodo precedentemente concesso, fino alla durata massima di quattordici settimane (n.9 settimane più le ulteriori n.5 settimane), possono fruire delle ulteriori n. 4 settimane in “continuità”, con la conseguente abolizione della finestra di utilizzo precedentemente prevista dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020. Resta ferma la durata massima di n.18 settimane complessivamente dovute.

  • Le domande possono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
  • Si prevede, inoltre, una ulteriore variazione relativa alle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il cui termine di presentazione è ora fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020 (invece del precedente termine del 31 maggio 2020).
  • Indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato la domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o l’abbiano presentata con errori od omissioni che ne abbiano impedito l’accettazione, possono presentare la domanda nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore nell’istanza da parte dell’amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’amministrazione competente.

MODALITA’ OPERATIVE

L’INPS, a seguito della pubblicazione del Decreto suddetto, ha provveduto ad illustrare le prime modalità operative in materia di CIGO, FIS e CIG in deroga, con motivazione COVID19, relativamente alla gestione dell’istruttoria delle nuove domande e sull’anticipo del 40% del pagamento diretto delle integrazioni salariali COVID19.

In particolare, i primi indirizzi operativi relativi alle predette novità riguardano:

  • la possibilità di inviare un’unica istanza nel caso in cui il datore di lavoro debba presentare una domanda per completare l’intera fruizione delle settimane afferenti il periodo precedentemente autorizzato di n.9 settimane e contemporaneamente voglia fruire del periodo ulteriore di n.5 settimane;
  • la conferma della spettanza dell’Assegno Nucleo Familiare (ANF) nel caso di Assegno di Solidarietà a valere sul FIS, per la causale COVID 19 fin dai periodi di sospensione o riduzione decorrenti dal 23 febbraio 2020;
  • la necessità della presentazione di una distinta e successiva domanda per accedere alla fruizione delle ulteriori n.4 settimane previste dal DL 52/2020;

Si evidenzia, inoltre, che le domande presentate a partire dal 18 giugno 2020 accedono in maniera automatica al nuovo sistema di pagamento diretto, con la possibilità di anticipo del 40%.

A tal riguardo, l’INPS precisa che il datore di lavoro che non intenda accedere al beneficio dell’anticipazione, deve indicare espressamente l’opzione di rinuncia.

Ai fini dell’anticipazione del citato 40% dell’importo, dovranno essere forniti i dati per permetterne il pagamento da parte dell’INPS (codice fiscale , IBAN e ore di ammortizzatore sociale, previsto per ciascun singolo lavoratore interessato).

E’, peraltro previsto, in fase di prima applicazione del meccanismo, il pagamento anche in assenza di autorizzazione, al fine di rendere più rapida l’erogazione nei confronti dei lavoratori.

CIG IN DEROGA

L’Inps rende noto, infine, che dal 18 giugno 2020 è disponibile il nuovo applicativo per le richieste di CIG in deroga direttamente all’Istituto, delle n.5 settimane ulteriori, rispetto le prime n.9. Pertanto, da tale data, non sarà più necessario rivolgersi alle Regione per le istanze di CIG in deroga.

Le istanze dovranno essere riferite a periodi di sospensione/riduzione che si collochino a partire dal 26 aprile 2020.

REDDITO EMERGENZA – EMERSIONE RAPPORTI DI LAVORO IRREGOLARE

Il Decreto dispone, inoltre, la proroga al 31 luglio 2020 dei termini per la presentazione delle domande di Reddito di Emergenza (REM) ed al 15 agosto 2020 per la presentazione delle domande di Emersione di Rapporti di Lavoro Irregolare e di rilascio di permesso di soggiorno temporaneo.

Le sedi Territoriali di riferimento restano a disposizione per ogni necessità e supporto.

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