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Operative dal 13 agosto 2022 le nuove norme sulle conciliazioni vita/lavoro e sui congedi parentali anche di paternità obbligatori

Pubblicato il decreto legislativo che contempla le previsioni volte a favorire la conciliazione tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza. In vigore dal prossimo 13 agosto 2022, da attuazione alla relativa direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio.

In particolare, la direttiva UE 2019/1158, che ha abrogato una analoga  precedente direttiva, mira a garantire negli Stati membri della UE, la parità di genere per quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro e il trattamento sul lavoro facilitando la conciliazione tra lavoro e vita familiare per genitori e prestatori di assistenza (quelli che in Italia sono definiti caregiver familiari). Stabilisce i requisiti minimi per i congedi familiari (paternità, parentali e per i prestatori di assistenza) e modalità di lavoro flessibile. Punta a promuovere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e a raggiungere una più equa responsabilità di assistenza tra uomini e donne. Tenta infine di favorire l’equilibrio tra attività professionale e vita familiare tra donne e uomini.

Il nuovo decreto 105/2022 è orientato a dare attuazione alla direttiva 2019/1158, ma introduce anche altri elementi di novità o di adeguamento formale a sentenze e disposizioni nel frattempo intervenute in materia. Interviene anche sulla legge 104/1992 e sui congedi retribuiti previsti dal decreto legislativo 151/2001 (due anni ai familiari di persone con grave disabilità) ed sul lavoro agile (smart working).

Il decreto legislativo interviene, con novità, sul Congedo di paternità obbligatorio e della durata di 10 giorni lavorativi ( fruibile dal padre lavoratore nel periodo compreso dai 2 mesi precedenti ai 5 successivi al parto ed è un diritto autonomo e distinto spettante al padre lavoratore accanto al congedo di paternità alternativo), sui Congedi parentali per l’assistenza ai figli, sui Congedi straordinari (due anni), sulle Modifiche antidiscriminatorie alla legge 104/1992, sulle Modifiche all’articolo 33 della legge 104/1992, sul Lavoro agile (viene inserito, un nuovo comma, il 6 bis, che riguarda la priorità nella concessione del lavoro agile,sulle maggiori tutele agli autonomi, sulle adozioni, sulle tutele ai nuclei monoiparentali, sulla Priorità al part-time anche se la normativa oggi già vigente prevede un criterio di priorità nella trasformazione del contratto di lavoro dipendente da tempo pieno a tempo parziale.

Per ogni approfondimento utile è possibile rivolgersi agli uffici della sede Territoriale di riferimento.

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