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Decreto Aiuti Quater – Novità in materia di lavoro – Fringe Benefit e Costi Utenze Energetiche

Il Decreto Aiuti Quater, approvato dal Consiglio dei Ministri, ma non ancora operativo in attesa del completamento dell’iter normativo e della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ha previsto una serie di misure che potranno risultare di particolare utilità per le aziende che riconoscano ai propri lavoratori benefit e trattamenti connessi a welfare anche in dipendenza da contrattazione integrativa.

Si ritiene utile, alla luce delle recentissime indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, anticipare alcune delle principali novità in materia di lavoro, tenuto conto, in particolare, della ristrettezza dei termini temporali di vigenza previsti per le misure in questione.

1) ESENZIONE FRINGE BENEFIT FINO A 3.000 Euro

Viene innalzato il limite di esenzione da tassazione e contribuzione dei fringe benefit, che passa dai 600,00 euro (sanciti nel Decreto Aiuti Bis) a 3.000,00 euro.

Per “fringe benefit” si intendono quei beni e servizi ceduti al lavoratore dall’impresa quali, in via esemplificativa, buoni carburante, buoni acquisto, misure di welfare, premi di produttività convertiti in welfare, ecc.

Detto limite e la relativa esenzione resteranno in vigore sino al 31/12/2022 (con previsione dell’erogazione delle relative somme non oltre il 12/01/2023, in applicazione del “principio di cassa allargato”)..

2) COSTI UTENZE ENERGETICHE

Nel rispetto del suddetto limite, viene stabilita la possibilità di pagare o rimborsare ai propri lavoratori anche i costi sostenuti per le utenze domestiche (acqua, energia elettrica e riscaldamento).

Si potranno, dunque, corrispondere in busta paga anche gli importi relativi alle spese sostenute dal lavoratore per tali bollette.

Secondo le espresse indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Aiuti Bis, recentemente integrate, e che si ritiene troveranno conferma anche per il Decreto Aiuti Quater, il datore di lavoro dovrà richiedere, alternativamente, al lavoratore:

  1. il documento di spesa dell’utenza interessata (bolletta o altra documentazione equivalente);
  2. copia del relativo pagamento ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso della documentazione relativa all’avvenuto pagamento.

Inoltre, occorrerà che il lavoratore rilasci una autodichiarazione in cui si attesti che non è stato richiesto rimborso della medesima utenza ad altro datore di lavoro ovvero anche da parte di coniuge o familiare.

Gli uffici delle vostre Associazioni Territoriali di riferimento restano  a disposizione per ogni supporto in merito, anche in ordine ad una specifica valutazione in merito all’impatto, visti i limitati termini di durata temporale delle misure, delle nuove misure su eventuali erogazioni già avvenute o in corso nell’anno 2022, da parte dell’impresa, per istituti connessi al welfare o ad eventuali trattamenti derivanti dal contrattazione di secondo livello vigente.

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