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Legge di bilancio 2023 – Misure in materia di ambiente

La legge di bilancio 2023 contiene alcuni interventi in materia di ambiente.

In particolare, si segnalano:

a) art. 1, commi da 685 a 690 (Credito d’imposta per l’acquisto di materiali riciclati provenienti dalla raccolta differenziata): le disposizioni in esame ripropongono, per gli anni 2023 e 2024, un credito d’imposta, nella misura del 36 per cento delle spese sostenute ed entro il limite di 20.000 euro per ciascun beneficiario, per l’acquisto di materiali riciclati precedentemente introdotto dalla legge di bilancio 2019 (commi 685, 686 e 687). Si specifica, inoltre, la disciplina del credito d’imposta (commi 688 e 689) e si rinvia a un decreto ministeriale la specificazione dei requisiti tecnici (comma 690);

b) art. 1, comma 691 (Rifinanziamento Programma Sperimentale Mangiaplastica): tale comma, al fine di contenere la produzione di rifiuti in plastica attraverso l’utilizzo di eco-compattatori, prevede il rifinanziamento del fondo denominato “Programma sperimentale Mangiaplastica”, per un importo di 6 milioni di euro per l’anno 2023 e di 8 milioni di euro per l’anno 2024;

c) art. 1, commi 692 e 693 (Finanziamenti per interventi in materia di acque reflue oggetto delle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell’Unione europea): l’articolo 1, ai commi 692 e 693, prevede una autorizzazione di spesa di 10 milioni di euro nel 2023, 20 milioni di euro nel 2024, 30 milioni di euro nel 2025 e di 50 milioni di euro nel 2026 a favore del Commissario unico per la depurazione al fine di garantire la dotazione finanziaria necessaria per la realizzazione degli interventi sui sistemi fognari e depurativi volti a dare esecuzione alle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell’Unione europea sul trattamento delle acque reflue urbane;

d) art. 1, comma 694 (Bonifica area Trento Nord): autorizza la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 per alcuni interventi di bonifica nell’area Nord della città di Trento. In particolare, il finanziamento in questione è destinato alla progettazione ed alla esecuzione della campagna di sondaggi geognostici, volta ad individuare con precisione l’estensione e la profondità delle sostanze inquinanti presenti nelle aree ferroviarie comprese tra i Siti di interesse nazionale (SIN) «ex SLOI ed ex Carbochimica» ed interessate dalla realizzazione della circonvallazione ferroviaria di Trento, inquinate da piombo, piombo tetraetile ed altri inquinanti;

e) art. 1, commi 695 e 696 (Fondo per il contrasto al consumo di suolo): istituiscono, nello stato di previsione del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il “Fondo per il contrasto al consumo di suolo” con l’assegnazione di uno stanziamento complessivo di 160 milioni di euro per gli anni 2023-2027, al fine di consentire la programmazione ed il finanziamento di interventi per la rinaturalizzazione di suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano (comma 695). Viene demandata al decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministro dell’Economia e delle Finanze, la definizione dei criteri per il riparto del fondo a favore delle regioni e delle province autonome, delle modalità di monitoraggio e delle modalità di revoca delle risorse assegnate (comma 696). L’assegnazione dello stanziamento complessivo di 160 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2027 (comma 695) è così articolato:

  • 10 milioni di euro nel 2023;
  • 20 milioni di euro nel 2024;
  • 30 milioni di euro nel 2025;
  • 50 milioni di euro in ciascuno degli anni 2026 e 2027;

f) art. 1, commi 707 e 708 (Proventi aste CO2): reca alcune modifiche alla disciplina relativa alla destinazione dei proventi delle aste delle quote di emissioni di CO2, attualmente normata dall’art. 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020. In particolare, la disposizione in esame precisa che la quota assegnata agli ex Ministeri dell’ambiente e dello sviluppo economico (pari complessivamente al 50% dei proventi, poi ripartita per il 70% al Ministero dell’ambiente e per il 30% al Ministero dello Sviluppo Economico) è da intendersi, con riguardo ai proventi delle aste maturate negli anni 2020 e 2021, interamente destinata al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), al netto di un importo di 15 milioni di euro, per ciascuna delle suddette annualità, assegnato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Il comma in esame (707), inoltre, integra la destinazione della quota dei proventi eccedente una certa soglia prevista dal comma 8 dell’art. 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020. Infatti, mentre la disciplina vigente prevede che la quota eccedente il valore di 1 miliardo di euro è destinata, nella misura massima complessiva di 100 milioni di euro per l’anno 2020 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021, al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale (è inoltre prevista un’ulteriore quota massima di 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2020 al 2024 da destinare al Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone), il nuovo comma 8-bis introdotto dal comma 707 della norma in esame prevede che la quota eccedente 1,170 miliardi fino al 2024 e di 1,150 miliardi dal 2025 è destinata, nel limite di 500 milioni annui, a specifiche misure di politica industriale relative alla sostenibilità ambientale dei processi produttivi individuate dal CITE (Comitato interministeriale per la transizione ecologica) nell’ambito del Piano per la transizione ecologica e per la sicurezza energetica. Il comma 708, infine, disciplina l’erogazione delle compensazioni riferite all’anno 2021 destinate alle imprese soggette a rischio di rilocalizzazione delle emissioni (c.d. carbon leakage indiretto). Nel dettaglio, viene previsto che tali risorse sono erogate secondo le modalità previste dal D.M. transizione ecologica 12 novembre 2021, entro 90 giorni dalla disponibilità di cassa, sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del MASE, dei proventi di cui al comma 8-bis sopra illustrato e relativi all’annualità 2020.

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