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Edilizia e DURC di congruità – DM 143/2021 – Dal 01/03/2023 procedura di “Alert”

E’ stato sottoscritto dalle Parti Sociali Nazionali dell’edilizia, un accordo in materia di congruità e di relativo DURC.

L’accordo è finalizzato a dare piena attuazione all’istituto della congruità ed introduce, a decorrere dal 1° marzo 2023, per tutti i cantieri pubblici e privati rientranti nelle previsioni normative in materia, anche un’apposita “procedura di alert”.

Si è inoltre concordato che, per i soli cantieri conclusi entro il 28 febbraio 2023 (sempre se con denuncia di nuovo lavoro dal 1° novembre 2021), le Casse Edili potranno procedere al rilascio del DURC di congruità anche avvalendosi, quale documentazione giustificativa, di idonea autodichiarazione dell’impresa tesa a dimostrare in maniera adeguata il raggiungimento della percentuale minima di congruità.

Ferme restando tutte le ulteriori disposizioni in materia di DURC di congruità, a decorrere dal 1° marzo 2023, tutti i cantieri ancora aperti a tale data ed inseriti nel sistema CNCE_Edilconnect, saranno sottoposti ad una specifica procedura di “alert”.

Tale procedura è finalizzata a sensibilizzare l’impresa affidataria e, nel caso di appalti pubblici, il committente, all’esecuzione dei corretti adempimenti in tema di congruità, con particolare riguardo alla richiesta della relativa attestazione finale.

La Cassa Edile, prima del rilascio dell’attestazione di congruità alla base del DURC richiesto per lo stato finale, provvederà:

  • ad informare che l’opera denunciata è soggetta a verifica di congruità.
  • a trasmettere, il terzo giorno di ogni mese, a fini conoscitivi, all’impresa affidataria, un riepilogo dei dati relativi all’andamento della congruità nei propri cantieri.
  • a trasmettere apposita comunicazione (per i lavori di durata pari o superiore a 30 giorni ed in ogni caso 20 giorni prima della fine dei lavori) una PEC all’impresa affidataria (e al committente, nel caso di appalto pubblico) per ricordare che, a seguito della chiusura del cantiere, si dovrà procedere alla richiesta della congruità e che il pagamento del saldo finale da parte del committente potrà avvenire solo dopo il rilascio della relativa attestazione.

Alla data di chiusura del cantiere, la procedura seguirà due percorsi alternativi, a seconda che il cantiere risulti o non risulti congruo.

In caso di cantiere congruo, la Cassa inviterà, tramite PEC, l’impresa affidataria (e il committente, in caso di appalto pubblico) a richiedere l’attestazione di congruità obbligatoria ai fini del pagamento del saldo finale ovvero, in alternativa, a scaricarla dal portale dedicato.

In caso di cantiere NON congruo, il primo giorno utile del mese successivo alla scadenza della denuncia riferita al mese di chiusura del cantiere (es. chiusura cantiere 20 aprile – invio richiesta 1° giugno), la Cassa Edile trasmetterà, tramite PEC, una nuova informativa all’impresa affidataria (e al committente, in caso di appalto pubblico), segnalando che l’opera denunciata NON risulta congrua e che non si è proceduto alla richiesta dell’attestazione. Si attiverà in tal caso una specifica procedura di regolarizzazione (da definirsi entro 15 giorni dalla data di ricezione della pec). In caso di ulteriore irregolarità, l’impresa sarà iscritta nella BNI ed il DURC non sarà rilasciato con l’attestazione di congruità.

Quest’ultima fase di alert relativa al cantiere non congruo, sarà attivata solo per i lavori la cui Denuncia di Inizio sia stata presentata a decorrere dal 1° marzo 2023.

Gli uffici della sede Territoriale di riferimento restano a disposizione per ogni supporto e chiarimento in merito alle procedure indicate ed anche in ordine agli approfondimenti relativi agli ulteriori contenuti dell’Accordo Nazionale citato.

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