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MASE – Interpello ambientale in materia di matrici materiali di riporto

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha fornito riscontro  in merito all’interpello formulato da Confindustria relativamente alle matrici materiali di riporto.

Nello specifico, Confindustria ha presentato lo scorso 17 gennaio al MASE un interpello per avere conferma sulla correttezza della lettura normativa proposta su alcune procedure di bonifica dei siti contaminati e, in particolare, sull’applicazione del dettato normativo dell’articolo 3 del DL 25 gennaio 2012, n. 2 (convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 28), avente ad oggetto l’interpretazione autentica dell’articolo 185 del d.lgs. 152/200 in materia di matrici materiali di riporto.

Nel merito, con l’interpello Confindustria ha chiesto conferma al Ministro del fatto che:

  1. il test di cessione non è applicabile ai procedimenti pendenti al 22 giugno 2013 e per i quali è già stato approvato alla medesima data il piano di caratterizzazione;
  2. con riferimento ai procedimenti pendenti alla data del 22 giugno 2013 per i quali sia intervenuta l’approvazione del piano di caratterizzazione:
  • che non vada applicato l’art. 3, comma 2, del DL 2/2012 come modificato dal DL 69/2013;
  • che sia applicabile l’art. 3, comma 3, del DL 2/2012 come modificato dal DL n. 77 del 2021.

In ordine a tali aspetti, il MASE ha confermato il primo punto, mentre, per il secondo, ha evidenziato che, per i procedimenti di bonifica pendenti al 22 giugno 2013, per i quali il processo di caratterizzazione non sia stato concluso alla data di entrata in vigore del DL n. 77/2021, deve essere applicato l’art. 3, commi 2 e 3, DL n. 2/2012, nella versione vigente.

Nell’ambito del procedimento di bonifica, infatti, il MASE ha chiarito che il processo di caratterizzazione può considerarsi concluso:

  1. con la conclusione del procedimento di bonifica, nel caso in cui gli esiti della caratterizzazione restituiscano la conformità alle CSC;
  2. con l’approvazione dell’analisi di rischio, qualora gli esiti della caratterizzazione restituiscano la non conformità alle CSC.

Al di fuori di questi due casi ai procedimenti di bonifica pendenti al 22 giugno 2013, per i quali il processo di caratterizzazione non sia stato concluso alla data di entrata in vigore del DL n. 77/2021, si applica l’art. 3, commi 2 e 3, DL n. 2/2012, nella versione vigente. Pertanto, in questo caso, è necessario effettuare il test di cessione per le matrici materiali di riporto.

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