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Decreto legge Milleproroghe: tutti i contenuti di interesse per le opere pubbliche

Sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il cosiddetto Decreto Milleproroghe.

Il decret0 legge, entrato in vigore il 31 dicembre 2023, sta per iniziare il suo iter di conversione in legge in Parlamento.

Di seguito i contenuti di interesse per le opere pubbliche:

– Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Fino al 30 giugno 2024, salvo che non sia previsto un termine più lungo, limitatamente agli interventi finanziati con le risorse PNRR e PNC, si applicano le disposizioni del Dl n. 76/2020, di cui agli articoli 1, 2, ad esclusione del comma 4, 5, 6 e 8 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76; si tratta delle previsioni relative alle procedure sotto e sopra soglia (che, tra l’altro, prevedono termini massimi per l’espletamento delle gare e responsabilità erariale del Rup in caso di sforamento degli stessi) – con esclusione dei poteri derogatori del comma 4 dell’articolo 2 – alle verifiche antimafia, alle sospensioni, al Collegio Consultivo Tecnico e alle disposizioni acceleratorie di cui all’articolo 8 (a titolo di esempio, consegna in via d’urgenza e applicazione dei termini d’urgenza).  Agli stessi interventi si applicano, altresì, le disposizioni del decreto “sblocca-cantieri” (n. 32/2019), che prevedono la sospensione del divieto di appalto integrato e dell’albo ANAC dei commissari e l’applicazione anche ai settori ordinari dell’inversione procedimentale.

Al comma 7 del medesimo articolo 8 si prevede, inoltre, per gli operatori economici con sede operativa collocata in aree di crisi industriale che abbiano acquistato, nei dodici mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, stabilimenti o aziende ubicate in dette aree, la proroga al 30 giugno 2024 del termine di cui all’art. 10, c. 8, del DL 198/2022, che a sua volta consente l’applicazione dell’articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (procedura negoziata di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all’articolo 125, per i settori speciali).

– Proroga di termini in materie di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Con il comma 3 dell’articolo 9 si consente alla Regione Emilia Romagna, in qualità di stazione appaltante, di continuare ad operare fino al 31 dicembre 2024 in qualità di stazione appaltante con i poteri di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, del decreto legge 32/2019, al fine di ultimare le opere, finanziate dal Ministero a valere sui fondi stanziati dall’articolo 48, comma 5, del decreto legge n. 34/2020, e in corso di realizzazione nell’ambito del Tecnopolo di Bologna, volte al potenziamento della partecipazione italiana a istituzioni e progetti di ricerca europei ed internazionali.

Tali opere sono finalizzate a sostenere la candidatura dell’Italia a ospitare sedi di organizzazioni internazionali attive nell’ambito della ricerca scientifica e tecnologica, in particolare l’Università delle Nazioni Unite, per il cui stabilimento a Bologna il negoziato è oramai prossimo alla conclusione.

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