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Bonus Sud nel Mezzogiorno: importanti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate riguardo gli investimenti effettuati nel 2023

“Le domande relative al bonus Sud, inviate entro il 31 dicembre 2024, permettono l’accesso all’agevolazione per le imprese del Mezzogiorno. Il credito d’imposta spetta ai soggetti che nel 2023 hanno effettuato investimenti produttivi ma non hanno ancora inviato la richiesta”.

A fornire chiarimenti è l’Agenzia delle Entrate, in una delle risposte fornite nel corso di Telefisco 2024, che ha risposto ad un quesito riguardante un’impresa che ha ordinato un bene nel 2023, consegnato nel 2023 con fattura che perviene nel 2024, anche se con data 2023. L’impresa avrà comunque la possibilità di chiedere nel 2024 il credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno operativo nel 2023.

Possono fruire del credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno, ai sensi dell’art. 1 c. 98 L. 208/2015, le «(…) imprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali nuovi (…) fino al 31 dicembre 2023».

Il provvedimento AE del 1° giugno 2023 n. 188347, di approvazione del nuovo modello di comunicazione per la fruizione del credito in oggetto, al paragrafo 3.2, prevede che per le acquisizioni di beni strumentali nuovi, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2023, «Il Modello è inviato entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello nel corso del quale sono effettuate le acquisizioni (…)», conseguentemente, sarà ancora possibile chiedere nel 2024 il credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno, operativo nel 2023.

I soggetti che hanno effettuato investimenti produttivi nel 2023, ma non hanno ancora inviato la domanda di accesso al credito d’imposta, potranno ugualmente beneficiare dell’agevolazione. La scadenza per l’invio delle istanze è fissata, quindi, al 31 dicembre 2024.

Ulteriori chiarimenti sono stati forniti anche in merito alla data di imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell’agevolazione.

A tal proposito è stato precisato che devono essere applicate le regole generali di competenza, previste dal TUIR: le spese per l’acquisizione di beni mobili si considerano effettuate alla data della consegna o della spedizione. Se la data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale è successiva, si considera quest’ultima per l’imputazione.

Per l’imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell’agevolazione si applicano le regole generali di competenza previste dall’art. 109, commi 1 e 2, del TUIR. Al riguardo si rammenta che, ai sensi delle disposizioni del richiamato art. 109 TUIR, le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale».

Per maggiori informazioni potete contattare la vostra Associazione Territoriale di riferimento.

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