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Credito d’imposta transizione 5.0 – Le novità introdotte con l’emanazione del D.L. 19/24 per l’attuazione del PNRR

Con la pubblicazione sulla GU n. 52 del 2 marzo 2024, del Decreto Legge n. 19/2024 e delle disposizioni attuative del PNRR in esso contenute, si avvia anche il nuovo credito d’imposta per gli investimenti effettuati nel biennio 2024/2025 in relazione al piano transizione 5.0.

La finalità della misura è sostenere il processo di trasformazione digitale ed energetica delle imprese.

Di seguito la disciplina del nuovo credito d’imposta “Transizione 5.0”, contenuta nell’art. 38 del citato decreto legge.

Soggetti interessati

L’agevolazione, sotto forma di credito d’imposta, è riconosciuta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che negli anni 2024 e 2025, effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici.

Soggetti esclusi

Il credito d’imposta non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal RD 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al credito d’imposta, la concessione del beneficio spettante è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Investimenti agevolabili

Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B annessi alla L. 11 dicembre 2016, n. 232 e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, i progetti di innovazione conseguano complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento. Rientrano tra i beni di cui all’allegato B alla L. 11 dicembre 2016, n. 232, anche:

  • i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
  • i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).

Misura del credito d’imposta

Il credito d’imposta spetta nella seguente misura:

  • per il 35% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • per il 15% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • per il 5% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni. Per gli investimenti nei beni di cui all’allegato B alla L n. 232/2016, utilizzati mediante soluzioni di cloud computing, ossia con risorse di calcolo condivise e connesse, si assume anche il costo relativo alle spese per servizi imputabili per competenza.

Aumento del credito d’imposta

La misura del credito d’imposta per ciascuna quota di investimento, come sopra evidenziata, è rispettivamente aumentata:

  • dal 35 per cento al 40 per cento, dal 15 per cento al 20 per cento e dal 5 per cento al 10 per cento, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 10 per cento, conseguita tramite gli investimenti nei beni che riducono detti consumi;
  • dal 35 per cento al 45 per cento, dal 15 per cento al 25 per cento e dal 5 per cento al 15 per cento, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 15 per cento, conseguita tramite gli investimenti nei beni che riducono i citati consumi.

Modalità per la richiesta del credito d’imposta

Per l’accesso al contributo, le imprese presentano apposite comunicazioni al Ministero delle imprese e del made in Italy ex ante ed ex post rispetto al completamento degli investimenti, nelle modalità e nei termini definiti con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy. Il riconoscimento del contributo è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, secondo criteri e modalità individuate con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, che rispetto all’ammissibilità e al completamento degli investimenti, attesta:

  • ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni effettuati;
  • ex post, l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante e l’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Per le piccole e medie imprese, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione di cui sopra, sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 10.000 euro.

Modalità di compensazione del credito d’imposta

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate pena il rifiuto dell’operazione di versamento, entro la data del 31 dicembre 2025. L’ammontare non ancora utilizzato alla predetta data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.

L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo concesso dal Ministero delle imprese e del made in Italy, pena lo scarto dell’operazione di versamento. Ai fini del controllo, il Ministero delle imprese e del made in Italy, prima della comunicazione ai soggetti beneficiari, trasmette all’Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d’intesa tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e l’Agenzia delle entrate, l’elenco delle imprese ammesse a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche. Il bonus fiscale concesso è disponibile decorsi dieci giorni dalla comunicazione ai beneficiari del provvedimento di concessione.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, c. 5, del TUIR.

Controlli

Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo (attuale art. 41).

L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’art. 8 del D. Lgs 27 gennaio 2010, n. 39.

Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermo restando, comunque, il limite massimo indicato nella tabella sopra esposta.

Cumulo

Il credito d’imposta in esame, che non è un aiuto di Stato, non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con altre agevolazioni finanziate con fondi europei e con il credito d’imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all’art. 1, commi 1051 e seguenti, della L. 30 dicembre 2020, n. 178 (Industria 4.0), nonché con il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica di cui all’art. 16, del DL 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 novembre 2023, n. 162.

Il credito d’imposta è cumulabile, invece, con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto. L’agevolazione in questione è, quindi, cumulabile, ad esempio, con tutti gli aiuti a favore della transizione energetica concessi con i bandi regionali a valere sul FESR.

Il MIMIT, durante l’illustrazione della misura agevolativa ha fornito importanti precisazioni.

In particolare, è stato evidenziato:

  • che le modalità di richiesta dell’agevolazione nonché i contenuti, gli schemi e i dati che dovranno contenere le certificazioni ex ante, ex post e del revisore legale saranno definiti con successivi decreti attuativi;
  • la possibilità di inserire negli investimenti ammissibili gli acquisti e le spese sostenute a partire dal 1 gennaio 2024, senza dover attendere la pubblicazione dei decreti e la disponibilità della piattaforma telematica per la gestione delle comunicazioni con il Ministero (la retroattività dell’incentivo è giustificata dall’approvazione dello scorso 8/12/23 da parte del Consiglio dell’Unione europea delle modifiche al PNRR, dove è prevista la misura transizione 5.0);
  • l’importanza che assumono per l’ottenimento dell’agevolazione le certificazioni, che potranno essere rilasciate dai professionisti già preposti a certificare i consumi energetici e i relativi risparmi (non è previsto quindi la costituzione di uno specifico albo come è invece avvenuto per il credito d’imposta ricerca & sviluppo);
  • la riduzione dei consumi energetici, nelle misure indicate dal decreto, è l’unico fattore per ottenere l’agevolazione e non dovrebbe produrre incertezze;

Per maggiori informazioni potete contattare la vostra Associazione territoriale di riferimento.

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