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Accesso alla professione di trasportatore: dimostrazione requisito di idoneità finanziaria

Con recente circolare il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha fornito chiarimenti sulla dimostrazione del requisito di idoneità finanziaria, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2015.

Quest’ultima ha disposto che le nuove imprese che presentano domanda di autorizzazione all’esercizio dell’attività di trasportatore su strada a partire dal 1° gennaio 2015, possono dimostrare il requisito di idoneità finanziaria mediante assicurazione di responsabilità professionale, in quanto essendo di nuova costituzione hanno più difficoltà a presentare la certificazione del revisore o di altro soggetto debitamente riconosciuto, relativa ai conti annuali dell’impresa oppure la attestazione fidejussoria rilasciata da istituti bancari, compagnie di assicurazione o intermediari finanziari a ciò autorizzati.

A decorrere dal 3° anno di esercizio, l’impresa dovrà dimostrare il requisito attraverso una d i queste ultime due modalità, non potendo più ricorrere all’assicurazione di responsabilità professionale che ha una validità massima per 2 esercizi.

Le polizze assicurative di responsabilità professionale stipulate fino al 31 dicembre 2014, prima quindi dell’entrata in vigore della Legge di Stabilità, hanno piena validità e debbono essere accettate dai competenti uffici anche se presentate successivamente, ma entro e non oltre 45 giorni (quindi non oltre il 15 febbraio 2015); le stesse valgono fino a naturale scadenza annuale, con l’esclusione di tacito o espresso rinnovo.

Al fine di evitare disparità di trattamento tra le nuove imprese e quelle già operanti alla data del 1° gennaio 2015, è disposto che la polizza assicurativa di responsabilità professionale possa valere anche per queste ultime, per un ulteriore anno.

In caso di acquisizione di nuovi veicoli, laddove sia necessario integrare il requisito di idoneità finanziaria, è disposto che ciò possa avvenire tramite una polizza di responsabilità professionale integrativa, fermo restando la scadenza annuale della polizza principale.

La constatazione di mancato soddisfacimento del requisito di cui trattasi, comporta l’assegnazione di un termine non superiore a 6 mesi da parte dell’Amministrazione provinciale affinchè lo stesso possa essere nuovamente soddisfatto.

Per maggiori informazioni contattare la propria Associazione di appartenenza.

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