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Cassazione: contratti di appalto nulli per lavori senza permesso

Il contratto di appalto per la costruzione di un immobile senza concessione edilizia è nullo, né può essere convalidato in virtù di una concessione intervenuta successivamente alla realizzazione dell’opera.

E’ il principio formulato dalla Cassazione, che ha accolto il ricorso proposto dal proprietario di un immobile contro la sentenza con la quale la Corte d’appello di Brescia aveva respinto l’opposizione al decreto ingiuntivo presentato da parte del titolare di un’impresa edile, per il mancato pagamento della fornitura e posa in opera di materiali per la realizzazione di una stalla. Opposizione che il ricorrente aveva motivato, eccependo la nullità del contratto di appalto, perché il titolo edilizio era stato rilasciato dopo la consegna del manufatto.

Tesi, questa, respinta dalla Corte territoriale e dal giudice di primo grado, secondo i quali doveva escludersi la nullità del contratto di appalto, essendo stato accertato che la concessione edilizia, già richiesta prima dell’inizio dei lavori, era stata rilasciata posticipatamente, con efficacia retroattiva e che il reato urbanistico risultava estinto.

All’appaltatore non resta che proporre azione di indebito arricchimento, ai sensi dell’articolo 2042 del codice civile, per farsi indennizzare del pregiudizio subito, sempre che ricorra l’unicità del fatto costitutivo dell’arricchimento e dell’impoverimento.

Per maggiori informazioni contattare la propria Associazione di appartenenza.

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